Tutto è pronto (almeno secondo l’Agenzia) per l’invio della certificazione unica

Con un
comunicato stampa rilasciato nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha, da un lato, annunciato una
proroga “parziale” per gli invii delle certificazioni uniche che non impattano sulla dichiarazione precompilata, dall’altro ha confermato che
non ci potranno essere differimenti rispetto alla scadenza “ordinaria” per l’effettuazione dell’adempimento.
I sostituti d’imposta dovranno quindi procedere alla
trasmissione della certificazione unica, che sostituisce sia il Cud che le certificazioni in forma libera relative ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi diversi e alle provvigioni,
entro il prossimo 9 marzo, cadendo il 7 marzo di sabato.
Nel comunicato stampa viene precisato come
tutto sia pronto per l’adempimento, avendo l’Agenzia messo a disposizione dei contribuenti tutti gli “strumenti” necessari: dal 15 gennaio scorso è stata licenziata la
versione definitiva del modello CU e sono state pubblicate anche le
specifiche tecniche per l’invio dei dati, mentre da inizio febbraio sul sito delle Entrate è disponibile il
software per la compilazione e l’invio delle certificazioni.
Naturalmente
non ci si poteva attendere una proroga “generalizzata” in relazione al fatto che l’adempimento è funzionale alla realizzazione dell’operazione “
dichiarazione precompilata”, sulla quale tanto il Governo ha puntato: questo alla luce del fatto che la scadenza fissata al prossimo 15 aprile per il rilascio da parte dell’Agenzia delle precompilate ai contribuenti è strettamente correlata alla trasmissione dei dati da parte dei sostituti, che quelle dichiarazioni dovranno alimentare. Uno slittamento del termine per la trasmissione delle certificazioni avrebbe determinato la necessità di uno spostamento anche di tutti i passaggi successivi, che prevedono tempistiche molto stringenti.
Per “venire incontro” ai sostituti d’imposta, semplificando le certificazioni uniche soltanto per questa prima “tornata” di trasmissioni, il comunicato stampa rende facoltativa l’indicazione dei
dati assicurativi relativi all’Inail e l’invio dei
modelli CU con soli redditi esenti.
Inoltre, come detto, viene prevista una
proroga per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730, come è nel caso dei redditi di lavoro autonomo non occasionale:
queste certificazioni potranno essere trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza l’applicazione di alcuna sanzione.
Poca cosa quindi e di conseguenza tutto dovrà essere approntato nelle prossime settimane per rispettare le nuove prescrizioni, anche alla luce del
severo regime sanzionatorio.
Va ricordato infatti che
per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà una sanzione di 100 euro: non c’è la possibilità di applicare il cumulo giuridico e quindi ci potranno essere tante sanzioni da 100 euro quante sono le certificazioni mancanti o non corrette.
Solo nel caso di avvenuta trasmissione delle certificazioni, vi sarà la possibilità di rimediare ad eventuali errori o inesattezze con una
nuova trasmissione entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria.
L’Agenzia ha escluso anche l’applicabilità del
ravvedimento operoso, affermando che il legislatore non ha previsto questa possibilità e che questa comprometterebbe la funzione di “alimentazione” della precompilata: le motivazioni sono poco convincenti, ma è meglio prenderne atto.
 
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