Tassa libri sociali 2024 da versare entro il 18.3.2024

Entro il prossimo 18.3.2024 (il 16.3.2024 cade di sabato) le società di capitali (Spa, Sapa e Srl), comprese quelle consortili, devono versare la tassa per la vidimazione dei libri sociali per l’anno 2024.

Sono tenute all’adempimento in rassegna, anche le società in liquidazione volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali, allorché persista l’obbligo di vidimazione dei libri.

L’importo dovuto è stabilito in modo forfettario, non variando in funzione del numero di libri o delle pagine utilizzati, in ragione della misura del capitale sociale o del fondo di dotazione alla data dell’1.1.2024, ossia dell’anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare, la tassa ammonta a:

  • 309,87 euro per le società con capitale sociale/fondo di dotazione non superiore a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale/fondo di dotazione superiore a 516.456,90 euro.

Eventuali modifiche alla misura del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute successivamente all’1.1.2024 non hanno alcun effetto sull’ammontare della tassa dovuto. Pertanto, se in data 11.3.2024 i soci di una Srl deliberano un aumento di capitale sociale di 30.000 euro, divenendo così il capitale sociale pari a 518.000 euro, la tassa resta dovuta nella misura ridotta di 309,87 euro.

Il pagamento va effettuato mediante il modello F24 e può avvenire anche attraverso compensazione di crediti. I dati rilevanti da inserire nella delega sono:

  • il codice tributo “7085”;
  • l’anno di riferimento “2024”.

Invece, le società che si sono costituite dall’1.1.2024, in poi sono tenute al pagamento della tassa utilizzando il bollettino di c/c/p n. 6007 intestato all’Ufficio Operativo di Pescara, prima della presentazione del modello AA7/10.

Tuttavia, le società di capitali in essere dall’1.1.2024, derivanti dalla trasformazione di società di persone, avendo già una partita Iva, possono assolvere la tassa mediante F24. È il caso, ad esempio, di una Snc la cui trasformazione in Srl è stata iscritta nel Registro imprese in data 1.1.2024.

Sulla base delle indicazioni che si leggono sul sito dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, l’omesso versamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).

Diversamente, l’orientamento della dottrina è quello di ritenere applicabile la sanzione generale dell’omesso versamento di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997. Ciò in quanto:

  • da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato e,
  • dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.

Dunque, seguendo quest’ultimo indirizzo, all’omesso versamento della tassa annuale torna applicabile:

  1. la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto;
  2. riducibile al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni e;
  3. ulteriormente riducibile all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.

In aggiunta agli sconti previsti dall’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997). Pertanto, ad esempio:

  • il ritardo di 1 giorno è sanabile pagando una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
  • il ritardo di 15 giorni è sanabile pagando una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
  • il ritardo oltre i 30 giorni ma entro i 90 giorni è sanabile pagando una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
  • il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è sanabile pagando una sanzione pari al 3,75% (30%/8);
  • il ritardo oltre l’anno ma entro i 2 anni è sanabile pagando una sanzione pari al 4,29% (30%/7);
  • il ritardo oltre i 2 anni ma entro il termine di accertamento è sanabile pagando una sanzione pari al 5% (30%/6).

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