Società di comodo con coefficienti aggiornati

La disciplina delle società di comodo, regolata dall’articolo 30, L. 724/1994, ha subito rilevanti modifiche nell’ambito del D.Lgs. 192/2024 (c.d. Decreto “Revisione Irpef-Ires”), che trovano applicazione già dal periodo d’imposta 2024.

La novella normativa ha previsto:

  • la riduzione delle percentuali applicabili per il calcolo dei ricavi minimi (test di operatività), al di sotto dei quali la società deve essere considerata di comodo;
  • la riduzione delle percentuali da utilizzare per la determinazione del reddito minimo che la società di comodo deve dichiarare.

I ricavi minimi vanno calcolati applicando allo specifico “aggregato patrimoniale” una percentuale determinata. Per il periodo d’imposta 2024 vanno applicate le nuove percentuali, che per gli immobili sono state dimezzate rispetto a quelle applicabili fino al 2023. Pertanto, a rigor di logica, le società che più dovrebbero beneficiare delle modifiche sono le società immobiliari di gestione.

Aggregati patrimoniali 2023 2024
Titoli e crediti Titoli, partecipazioni, quote di società di persone e crediti 2% 1%
Immobili, anche in leasing Immobili 6% 3%
Immobili A/10 uso ufficio 5% 2,50%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 esercizi precedenti 4% 2%
Immobili in comuni con meno di 1.000 di abitanti 1% 0,50%
Navi, anche in leasing Navi ex articolo 8-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972 6% 6%
Altre immobilizzazioni Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali) 15% 15%

Per il resto, il meccanismo del test di operatività non ha subito variazioni. Quindi, il valore di ciascun aggregato rappresenta la media dell’esercizio di riferimento e dei 2 esercizi precedenti. Inoltre, il valore dei beni d’impresa patrimoniali va assunto sulla base dell’articolo 110, comma 1, Tuir, e pertanto al lordo delle quote di ammortamento dedotte:

  • senza che rilevi la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento stesse. Quindi, va assunto il valore al costo anche per i veicoli a motore (auto aziendali) e i fabbricati;
  • con ragguaglio ai giorni di possesso.

Con riferimento agli oneri pluriennali, però, rileva l’ammontare del costo storico al netto degli importi già dedotti.

Se la società non supera il test di operatività, e quindi presenta ricavi effettivi inferiori ai ricavi minimi, deve dichiarare il reddito minimo, calcolato applicando, per il periodo d’imposta 2024, al (solo) valore dell’esercizio di ciascun aggregato patrimoniale le percentuali rinnovate pro-contribuente, come risultanti qui di seguito.

Aggregati patrimoniali 2023 2024
Titoli e crediti Titoli, partecipazioni, quote di società di persone e crediti 1,5% 0,75%
Immobili, anche in leasing Immobili 4,75% 2,38%
Immobili A/10 uso ufficio 4% 2%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 esercizi precedenti 3% 1,50%
Immobili in comuni con meno di 1.000 di abitanti 0,90% 0,45%
Navi, anche in leasing Navi ex articolo 8-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972 4,75% 4,75%
Altre immobilizzazioni Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali) 12% 12%

Si ricorda, infine, che ricadono nella disciplina delle società di comodo le Spa, Sapa, Srl, Snc, Sas e le società e gli enti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Sono invece escluse dalla disciplina:

  • le società semplici;
  • le società obbligate a costituirsi sotto forma di società di capitali;
  • le società che si trovano nel primo periodo d’imposta;
  • le società in amministrazione controllata o straordinaria;
  • le società controllanti e controllate di società quotate nei mercati regolamentati;
  • le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
  • le società con numero di soci non inferiore a 50;
  • le società con numero di dipendenti mai inferiore a 10 nei 2 esercizi precedenti;
  • le società in stato di fallimento o assoggettate a procedura di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo;
  • le società con valore della produzione (macroclasse A del Conto economico) superiore all’Attivo dello Stato patrimoniale;
  • le società partecipate da enti pubblici per almeno il 20% del capitale sociale;
  • le società che conseguono il livello di affidabilità Isa richiesto per l’accesso al regime premiale e le società che hanno aderito al concordato preventivo biennale.;
  • le società consortili.

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