Sconti in farmacia

Lo sconto alla clientela è una pratica commerciale che da sempre riguarda la generalità delle attività commerciali e, soprattutto in un’epoca di difficoltà economica diffusa come è il presente periodo storico, può servire a trainare le vendite.

Occorre però fare attenzione a non esagerare con la “generosità” per evitare di ridurre in modo eccessivo il profitto o addirittura di “lavorare” in perdita. Diversamente, operando l’aumento del fatturato, potrebbe non tradursi in un aumento dell’utile e questo non deve accadere.

La pratica dello sconto di pronta cassa si è fatta largo anche in farmacia, con la particolarità, però, che vanno osservate delle regole speciali e più rigorose dovute alla specificità dei beni dispensati alla clientela.

La normativa in materia di sconti in farmacia crea un doppio binario: da un lato le vendite di farmaci, dall’altro le vendite degli altri prodotti diversi dai medicinali.

Per quanto riguarda le cessioni di parafarmaci e di prodotti comunque diversi dai farmaci, lo sconto è libero, fermo restando il rispetto della trasparenza nei confronti del pubblico con annesso obbligo di adeguata informazione alla clientela prescritto dall’art. 11, comma 8, D.L. n. 1/2012. Peraltro, non sussistono impedimenti né alle vendite sottocosto, né ad altre iniziative commerciali diverse dalla scontistica di pronta cassa, quali le operazioni o i concorsi a premio.

Gli sconti sulle vendite di farmaci, invece, sono consentiti a condizione che vengano praticati a tutta la clientela, senza adottare alcuna discriminazione tra un acquirente e l’altro e osservando sempre l’obbligo di adeguata informazione alla clientela.

L’art. 32, comma 4, D.L. n. 201/2011, prevede, infatti, che è «data facoltà alle farmacie … di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti».

Vige, in sostanza, il vincolo della par condicio tra i clienti per gli sconti praticati su tutti i medicinali, compresi i SOP e gli OTC (ossia i cosiddetti farmaci da banco).

Perdipiù, i medicinali non possono essere oggetto né di vendite sottocosto, né di iniziative promozionali o commerciali quali operazioni o concorsi a premio. Ciò deriva in modo chiaro e lampante dal dettato dell’art. 5, comma 2, D.L. n. 223/2006, secondo cui «Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci».

A margine della trattazione, vale la pena evidenziare come sotto il profilo fiscale è bene che gli sconti siano evidenziati nel documento commerciale. Ciò al fine della possibilità di fornire dimostrazione documentale all’Amministrazione finanziaria che l’eventuale minor ricarico realizzato nel periodo d’imposta trova giustificazione negli ingenti sconti concessi alla clientela e non già in vendite non dichiarate.

Inoltre, va da sé che l’esposizione degli sconti consente un più attento monitoraggio da parte dell’imprenditore, fondamentale per non incorrere in pratiche commerciali economicamente dannose.

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