Regolarizzazione delle violazioni dei corrispettivi

Il D.L. 131/2023 (c.d. Decreto energia) ha introdotto la possibilità di sanare, con l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso, talune irregolarità commesse dagli esercenti nella certificazione dei corrispettivi nel periodo compreso dall’1.1.2022 al 30.6.2023. In particolare, le violazioni regolarizzabili consistono:

  • nella mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi;
  • nella memorizzazione e/o trasmissione incompleta o non veritiera dei dati dei corrispettivi;
  • nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;
  • nell’emissione dei menzionati documenti per un importo inferiore a quello effettivo.

La sanatoria è possibile:

  • anche se le violazioni sono già state constatate non oltre il 31.10.2023;
  • sempreché le violazioni non siano state già oggetto di atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;
  • se il perfezionamento del ravvedimento avviene entro il 15.12.2023.

In deroga all’articolo 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. 472/1997 – il quale prevederebbe l’impossibilità di avvalersi della riduzione garantita dal ravvedimento operoso, per le violazioni relative all’omessa memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi (e alla memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri), una volta che le stesse sono constatate (riduzione a 1/5) – la nuova disposizione stabilisce la possibilità per il contribuente di avvalersi della riduzione della sanzione del 90% (con un minimo di 500 euro), anche successivamente alla constatazione della violazione:

Il vantaggio della sanatoria consiste, quindi, nella possibilità di sfruttare la riduzione da ravvedimento, sebbene la violazione sia stata constatata entro il 31.10.2023, sempreché la stessa, al momento del ravvedimento, non sia già stata contestata ai sensi dell’articolo 16 D.Lgs. 472/1997.

Da notare che le violazioni in questione non assumono rilevanza ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria, di cui all’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 3 giorni ad un mese.

Violazioni ex articolo 6 D.Lgs. 471/1997

Sanatoria ex articolo 4 D.L. 131/2023

Comma 1 – documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva

No

Comma 2 – documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ai fini Iva

No

Comma 2-bis – mancata e non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi + memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi infedele

Comma 3 – mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto + emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali

Sotto il profilo strategico, ai fini dell’adesione alla regolarizzazione introdotta dal D.L. 131/2023, va poi tenuto conto che:

  • le violazioni sanabili possono aver determinato anche la mancata contabilizzazione di ricavi, con la conseguenza che, in tal caso, diventa necessario ravvedere anche le irregolarità ai fini delle imposte dirette. In particolare, per le violazioni commesse nell’anno 2022, si dovrà integrare il versamento dell’Irpef o dell’Ires riferita a tale annualità, con la possibilità però di evitare l’infedele dichiarazione, laddove la regolarizzazione avvenga entro il 30.11.2023 (termine ultimo per i contribuenti solari per la presentazione del modello Redditi 2023);
  • a parere dell’Agenzia delle entrate, il ravvedimento deve riguardare anche le Lipe;
  • in sede di ravvedimento, non è possibile beneficiare del cumulo giuridico, di cui all’articolo 12 D.Lgs. 472/1997.

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