Registrazione e integrazione delle fatture elettroniche

L’ormai imminente estensione generalizzata della fattura elettronica avrà un effetto dirompente sugli obblighi formali posti a carico dei soggetti iva e, in particolar modo, sulle misure da adottare per assicurare l’ordinata rilevazione dei documenti emessi e ricevuti e l’univocità dell’annotazione nei registri, adempimenti propedeutici alla corretta liquidazione dell’iva di periodo.

Il passaggio da un sistema documentale analogico a un sistema digitalizzato basato su processi dematerializzati comporterà infatti per gli operatori la necessità di ripensare le procedure amministrative di registrazione, integrazione e conservazione.

Una prima riflessione meritano gli obblighi di numerazione progressiva e di integrazione delle fatture di acquisto, in quanto, se ad oggi il cessionario può sovrascrivere il documento cartaceo con l’annotazione “materiale” del numero di protocollo e degli elementi necessari per l’assolvimento dell’imposta in regime di reverse charge, con l’e-fattura tale operazione non sarà più possibile, non essendo ammessa la trascrizione di dati sul tracciato xml, formato per sua natura immodificabile.

Il D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2019 risolve i primi dubbi applicativi riscrivendo l’articolo 25 D.P.R. 633/1972.

Dalla norma viene espunto ogni riferimento alla numerazione progressiva dei documenti di acquisto, atteso che il transito dei documenti verso il sistema di interscambio agevoli, di per sé, il tracciamento della fattura ricevuta all’interno del registro iva degli acquisti.

La novella legislativa, di fatto, sopprime l’obbligo di numerazione progressiva e sembra allinearsi alle posizioni tenute dell’Amministrazione finanziaria, la quale, già nella risoluzione 46/E/2017, ammetteva la possibilità di sottrarsi alla protocollazione manuale sull’assunto che “l’apposizione fisica del numero progressivo iva sul documento originale non sia indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura a quelli riportati nel registro iva”.

Ancor più recentemente la stessa Agenzia, nel tentativo di delineare soluzioni compatibili con il quadro normativo in fieri, ha rimarcato la necessità di assicurare la correlazione tra le fatture ricevute ed i dati riportati sul libro degli acquisti, condividendo la soluzione prospettata dal contribuente che intendeva superare l’apposizione del protocollo sul documento con un doppio sistema di numerazione basato sull’attribuzione virtuale di un identificativo “Vim number” e del protocollo iva; dati che, congiuntamente alle altre informazioni trasfuse nel registro iva ed al numero di fattura attribuito dall’emittente, garantiscono l’univoca associazione informatica della fattura alle annotazioni presenti sul registro (risposta all’ interpello n. 34/2018).

Con riferimento invece all’integrazione delle fatture recanti operazioni soggette ad inversione contabile, occorre richiamare quanto espresso nella circolare AdE 13/E/2018 che proponeva, quale alternativa valida alla materiale annotazione, la creazione di un documento speculare all’e-fattura da conservare congiuntamente a quest’ultima, contenente gli estremi identificativi e gli elementi necessari per l’integrazione.

Il D.L. approvato interviene altresì sul termine entro cui registrare le fatture emesse indicato all’articolo 23 D.P.R. 633/1972, prevedendone il differimento al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento al medesimo mese (il documento continuerà quindi a concorrere alla liquidazione del mese in cui l’imposta diviene esigibile).

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