Rapporti con l’estero: il set documentale per operare in regime di non imponibilità Iva

In base alle disposizioni sancite dall’articolo 138 della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE, si realizza una cessione di beni mobili materiali intracomunitaria, al ricorrere di particolari requisiti previsti dalla Legge e, in particolare, se l’operazione economica:

  • è intercorsa tra due soggetti passivi Iva in differenti Stati membri;
  • comporta il trasferimento del titolo di proprietà o di altro diritto reale sui beni mobili materiali cui si riferisce;
  • è avvenuta a titolo oneroso;
  • ha ad oggetto beni trasportati o spediti dal territorio dello Stato nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto.

L’articolo 45-bis del regolamento UE 282/2011, introdotto dal regolamento UE 4.12.2018 n. 2018/1912, contempla le regole che, dallo scorso 1.1.2020, disciplinano la prova del trasporto dei beni negli scambi intra-UE.

Qualora la spedizione o il trasporto della merce vengano effettuati dal soggetto venditore, ai sensi dell’articolo 45-bis, par. 1, lett. a), del regolamento 282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro, verso una destinazione ad esso esterna, in ambito UE, qualora vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • il venditore certifichi che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto;
  • il venditore sia in possesso alternativamente:
  1. di almeno due elementi di prova, previsti al par. 3 lett. a) del citato regolamento, rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti sia tra loro che rispetto al venditore e all’acquirente, oppure;
  2. di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova elencati al par. 3 lett. a) correlati ad uno qualsiasi dei singoli elementi di prova elencati al 3 lett. b).

Qualora la spedizione o il trasporto della merce vengano effettuati dal soggetto acquirente, ai sensi dell’articolo 45-bis, par. 1, lett. b), regolamento UE 282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro, verso una destinazione ad esso esterna, ma pur sempre nel territorio dell’UE, se il venditore risulta in possesso della seguente documentazione:

  • dichiarazione resa per iscritto da parte dell’acquirente che:
  1. certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto;
  2. identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni;
  3. contenga:
  4. la data di rilascio;
  5. il nome e indirizzo dell’acquirente;
  6. la quantità e la natura dei beni;
  7. la data e il luogo di arrivo dei beni;
  8. in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di telaio;
  9. l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; la stessa dichiarazione deve essere fornita entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata;
  • oppure, il venditore sia in possesso alternativamente:
  1. di almeno due degli elementi di prova sopra indicati, previsti all’articolo 45-bis, par. 3 lett. a), rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti sia tra loro che rispetto al venditore e all’acquirente oppure;
  2. di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova indicati all’articolo 45-bis, par. 3 lett. b).

Con la risoluzione n. 345/E/2007, l’Agenzia delle entrate ha tracciato, a titolo esemplificativo, l’elenco della documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esportazione, ossia:

  • la fattura di vendita emessa nei confronti del cliente comunitario, in regime di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 41, D.L. 331/1993;
  • gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta, da cui si può rilevare l’uscita delle merci dal territorio dello Stato;
  • il pagamento effettuato dall’acquirente, unitamente ai documenti attestanti gli impegni contrattuali da cui trae origine la cessione intracomunitaria.

Sullo specifico tema, si cita anche l’orientamento espresso recentemente dalla Corte di Cassazione, (ordinanza n. 30889/2023), ove i supremi giudici hanno affrontato il tema dei documenti idonei a dimostrare la regolare avvenuta esportazione. In merito, confermando l’orientamento espresso da parte del giudice di merito, sono stati ritenuti sufficienti a tale scopo:

  • la produzione di fatture accompagnatorie, equiparate ai documenti di trasporto;
  • i pagamenti relativi alle prestazioni, effettuati con mezzi tracciabili;
  • le dichiarazioni dei terzi clienti e gli elenchi intrastat.

Tali elementi, sono stati ritenuti idonei ad accertare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato della merce e, contestualmente, l’attribuzione all’acquirente del potere di disporre dei beni come proprietario.

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