Online le istruzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Pubblicate sul sito Tris della Commissione europea le bozze del provvedimento e le relative specifiche tecniche che definiscono le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica opzionale dei dati dei corrispettivi per i contribuenti Iva.

È stato, quindi, avviato il processo di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015, il quale prevede la facoltà, per i soggetti Iva che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, di scegliere questo sistema innovativo a partire dal 1° gennaio 2017.

Per l’esercizio dell’opzione in tal senso è necessario dotarsi di un Registratore Telematico che consente di registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti. Occorre in seguito attivare l’apparecchio in modo che venga censito automaticamente dall’Agenzia delle entrate e reso identificabile mediante un apposito QRCODE. L’attivazione avviene ad opera di personale appositamente abilitato. I Registratori Telematici sono sottoposti a verifiche con periodicità biennale.

Peraltro, è consentito adattare il Registratore di cassa posseduto a Registratore Telematico seguendo regole predefinite.

La trasmissione telematica dei dati avviene quotidianamente; a tal fine il Registratore Telematico, al momento della chiusura giornaliera, general un file XML, lo sigilla e lo invia all’Agenzia. Il processo si conclude solo quando è completata, da parte dell’Ufficio, la ricezione del file. In caso di esito negativo la trasmissione non si considera perfezionata e il contribuente Iva è tenuto a effettuate nuovamente l’invio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

La bozza del provvedimento prevede, poi, che l’opzione debba essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati; tale periodo di inizio rappresenta il primo dei cinque anni solari di efficacia dell’opzione, che, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto già dall’anno solare in cui è esercitata.

La scelta per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi può essere effettuata esclusivamente in modalità telematica mediante un’apposita funzionalità che sarà presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate.

Anche la revoca può essere esercitata solo in via telematica, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

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