Novità relative ai bonus edilizi all’interno del modello 730/2025

Il modello 730/2025, relativo all’anno 2024, recepisce anche le novità relative ai bonus edilizi.

In merito al superbonus, a seguito della diminuzione della percentuale di detrazione al 70 per cento, la colonna 7, dei righi da E41 a E43, prevede alternativamente l’indicazione dei codici:

  • “1”, se ricorrono le condizioni per l’applicazione della percentuale di detrazione del 110 per cento;
  • “2”, se ricorrono le condizioni, in relazione all’anno 2024, per l’applicazione della minore percentuale di detrazione del 70 per cento;
  • “2”, se ricorrono le condizioni, in relazione all’anno 2023, per l’applicazione della percentuale di detrazione del 90 per cento.

Di seguito, nei medesimi righi, è stata introdotta la colonna 8A, denominata “Opzione 2023, da barrare in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese superbonus sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Tale opzione può essere esercitata dal contribuente, con opzione irrevocabile, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per l’invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Se a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa emerge un maggior debito di imposta, l’importo deve essere versato, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Medesime considerazioni valgono per il rigo E56, denominato “Pace contributiva e colonnine per ricarica”, nel quale è possibile l’indicazione della percentuale del 70 per cento e dell’opzione, in colonna 5A denominata “Opzione 2023”, della ripartizione in dieci quote annuali delle spese superbonus.

Quanto indicato in precedenza vale anche per i righi E61 ed E62, nei quali, all’interno della colonna 6, dedicata alla percentuale di detrazione, è prevista alternativamente l’indicazione dei codici:

  • “1”, se ricorrono le condizioni per l’applicazione della percentuale di detrazione del 110 per cento;
  • “2”, se ricorrono le condizioni, in relazione all’anno 2024, per l’applicazione della minore percentuale di detrazione del 70 per cento;
  • “2”, se ricorrono le condizioni, in relazione all’anno 2023, per l’applicazione della percentuale di detrazione del 90 per cento.

Di seguito, nei medesimi righi, è stata introdotta la colonna 7A, denominata “Opzione 2023”, da barrare in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese superbonus sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che tale opzione può essere esercitata dal contribuente, con opzione irrevocabile, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per l’invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Si rileva, in merito agli interventi agevolati con il superbonus, che il D.L. 39/2024 ha introdotto l’obbligo di comunicare le spese sostenute nel 2024 e nel 2025.

La comunicazione deve contenere:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto di interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
  • l’ammontare delle spese che si prevede sarà sostenuto successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
  • la percentuale delle detrazioni spettanti riferite alle spese di cui ai due punti precedenti.

La comunicazione deve essere trasmessa al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, nell’ipotesi di interventi antisismici, e all’Enea, nell’ipotesi di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Altra novità riguarda il limite di spesa per l’arredo di immobili ristrutturati, da indicare all’interno del rigo E57.

Tale limite di spesa, in relazione al periodo d’imposta 2024, è diminuito ulteriormente a 5.000 euro.

Si ricorda che la detrazione è pari al 50 per cento della spesa, entro il limite, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

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