Modello RLI: problemi con il software

Ancora problemi con il modello RLI utilizzabile dallo scorso 19 settembre per la registrazione dei contratti di affitto e locazione.  Con il rilascio della “nuova” versione del software di compilazione e di controllo (2.0.2) l’Agenzia delle Entrate ha cercato di porre rimedio alle criticità tecniche segnalate da numerosi operatori e intermediari sia nella versione RLI “software” che in quella “web”.

Così se al debutto del nuovo modello erano stati segnalati errori sul calcolo dell’imposta minima, corretti con la versione 2.0.1 del software, nei giorni scorsi se ne sono aggiunti altri di non poco conto. Come si legge dal sito delle Entrate i recenti interventi della versione 2.0.2 del software hanno riguardato i seguenti aspetti:

  • l’aggiornamento della sezione (“E”) canoni variabili in relazione alla durata del contratto;
  • l’aggiornamento dei messaggi e la gestione dei dati obbligatori in caso di “adempimenti successivi”;
  • la modifica dei controlli in caso di opzione per la cedolare secca.

Operando delle simulazioni sul software pare che alcune di queste problematiche siano state effettivamente risolte. Tuttavia, nei giorni scorsi, L’UPPI (Unione piccoli proprietari immobiliari), nel comunicato stampa del 2/10/2017, ha segnalato che la compilazione della sezione relativa alla cedolare secca viene richiesta anche in caso di risoluzione del contratto di locazione “sebbene il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 n. 55394 escludesse la possibilità di optare per la cedolare in sede di risoluzione, se non con riferimento alla disciplina transitoria”. Possibilità questa che pare non sia stata ancora eliminata, così come altre problematiche collegate all’opzione della cedolare secca.

Ci si chiede a questo punto se siano dovute sanzioni per “ritardi” negli adempimenti quale conseguenza degli errori e inefficiente del software.

L’UPPI, con il suddetto comunicato, ha chiesto al Governo di non sanzionare i modelli RLI scartati per problemi tecnici dal 19 settembre fino al perfezionamento del software, permettendo quindi la ritardata trasmissione telematica. A questa richiesta si aggiunge quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) secondo cui “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora … il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

Per il momento l’Amministrazione tace, ma confidiamo nel buon senso delle istituzioni.

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