Modello Eas: variazioni 2024 da inviare entro il 31 marzo 2025

Il modello Eas deve essere inviato entro il prossimo 31 marzo 2025, per comunicare eventuali variazioni di dati, precedentemente trasmessi, intervenute nel corso del 2024.

L’adempimento, infatti, va effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto all’anno in cui si è verificata la modifica. Invece, per gli enti di nuova costituzione, il modello Eas deve essere presentato entro i 60 giorni successivi.

Si tratta di un appuntamento importante, siccome le agevolazioni fiscali – non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti – previste per gli enti non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) sono subordinate sia al possesso di determinati requisiti previsti dalla normativa tributaria (ex articolo 148, Tuir, e articolo 4, commi 4 e 6, D.P.R. 633/1972), sia alla tempestiva trasmissione all’Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti sotto il profilo fiscale attraverso il modello Eas.

Peraltro, in caso di perdita dei requisiti qualificanti, l’invio del modello deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza.

L’obbligo comunicativo riguarda gli enti associativi non commerciali di carattere “privato, con esclusione dal, 5 settembre 2023, delle società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che si avvalgono (o intendono avvalersi) del regime agevolativo di cui all’articolo 148, Tuir, e all’articolo 4, commi 4 e 6, D.P.R. 633/1972, possedendo gli specifici requisiti richiesti.

L’adempimento, inoltre, grava anche sugli enti associativi che, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, Tuir, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi.

Il modello Eas va trasmesso all’Agenzia delle entrate esclusivamente in modalità telematica.

Alcune variazioni di dati non fanno, però, scattare l’obbligo di inviare il modello Eas. Si tratta delle modifiche riguardanti:

  • i dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sezione “Dati relativi all’ente”) oppure quelli del rappresentante legale (Sezione “Rappresentante legale”), poiché queste sono già state comunicate all’Agenzia delle entrate tramite il modello AA5/6 (in caso di soggetto non titolare di partita Iva) o il modello AA7/10 (in caso di soggetto titolare di partita Iva);
  • specificatamente i dati contenuti nei seguenti punti della Sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”:
  1. il punto 20, in cui vanno indicati gli importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità. L’esonero dalla nuova presentazione del modello Eas vale soltanto in caso di variazione degli importi;
  2. il punto 21, in cui vanno indicati gli importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e/o servizi;
  3. il punto 23, in cui va indicato l’ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente;
  4. il punto 24, in cui va indicato il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso;
  5. il punto 30, che accoglie gli importi delle erogazioni liberali ricevute;
  6. il punto 31, in cui vanno indicati gli importi dei contributi pubblici ricevuti;
  7. il punto 33, in cui va indicato il numero e i giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi.

La stessa Agenzia delle entrate ha chiarito che il termine fissato per la presentazione del modello Eas non ha carattere perentorio. Pertanto, la presentazione tardiva del modello non esclude l’ente dal regime agevolato di non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi, bensì determina l’impossibilità di avvalersi del regime di decommercializzazione per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. Sicché “l’associazione può applicare il … regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello Eas”.

Peraltro, l’omessa o tardiva presentazione del modello Eas può essere sanata ex tunc attraverso l’istituto della remissione in bonis (risoluzione n. 110/E/2012). A tal fine, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, si rende necessario:

  • inviare il modello Eas (in caso di omissione);
  • versare contestualmente la sanzione pari a 250 euro con il modello F24 Elide, inserendo il codice tributo “8114” e come “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento.

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