Minimi e forfettari esclusi dall’esterometro

Con la corposa circolare 14/E/2019 l’Agenzia delle entrate fornisce importanti chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, tenendo conto anche degli esiti del Forum italiano dedicato al tema, nonché dei contributi e delle segnalazioni di operatori e commentatori.

Tra gli argomenti sviluppati dal documento è presente anche l’esterometro, il nuovo adempimento parzialmente sostitutivo dello spesometro che si rivolge ai soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso/ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Siccome, nel dettare il confine soggettivo della comunicazione, la disposizione di riferimento, ossia l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, fa riferimento ai soggetti di cui al precedente comma 3, per i quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica, fin da subito era stato affermato che i contribuenti minimi e forfettari fossero esclusi dall’obbligo di presentazione dello spesometro estero (circolare Assonime 26/2018).

Senonché, successivamente, alcuni autori hanno messo in dubbio questa prima lettura in considerazione dell’utilizzo, ai fini dell’individuazione dei contribuenti obbligati, della locuzione “soggetti passivi” contenuta al comma 3-bis dell’articolo 1 D.Lgs. 127/2015.

Peraltro, la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 104/2019 ha contributo ad alimentare l’incertezza precisando che l’esterometro riguarda “I soggetti passivi di cui al comma 3, vale a dire i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.

A questo punto poteva sembrare che l’adempimento dovesse riguardare – irragionevolmente – anche i contribuenti minimi e forfettari.

La circolare 14/E/2019 risolve una volta per tutte, e in senso positivo, il dubbio interpretativo affermando che “Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario”.

In pratica, quindi, l’Agenzia ha definitivamente sposato la prima interpretazione, con conseguente esclusione dei “piccoli contribuenti” dall’obbligo comunicativo.

Peraltro, a conferma di quanto potesse rivelarsi assurda l’inclusione nell’esterometro dei minimi e forfettari, va considerato che questi soggetti non sono obbligati alla registrazione degli acquisti (circolare 9/E/2019), adempimento che invece rappresenta il presupposto per l’invio dei dati delle fatture ricevute.

Si ricorda, infine, che lo stesso esonero soggettivo trova applicazione per:

  • i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • i soggetti che applicano il regime forfettario ex 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a 65.000 euro.

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