Ma è davvero sempre conveniente l’affrancamento degli utili paradisiaci?

L’articolo 1, commi da 87 a 95, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto previsioni in tema di affrancamento degli utili paradisiaci. In data 26.6.2023, inoltre, è stato pubblicato anche il decreto attuativo.

I termini per il versamento dell’imposta sostitutiva del 6% o del 9% sono fissati al 30 giugno (20 luglio per i soggetti ISA) o al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (il 30 luglio cade di domenica).

Un aspetto da non sottovalutare attiene alla effettiva convenienza dell’affrancamento. Chiariamo con un esempio.

Ipotizziamo che la società Alfa srl, controllante italiana, detenga una partecipazione totalitaria in una società con sede in un Paese estero che negli ultimi anni ha sempre subito una tassazione effettiva nel proprio Stato del 9,1%.

Si tratta di un’aliquota, che seppur paradisiaca in quanto inferiore al 50% di quella italiana, è abbastanza elevata.

Ipotizziamo che l’utile ante imposte della controllata estera, riferibile ad una annualità tra quelle che possono essere oggetto di affrancamento, sia stato pari a 1.100. L’imposta estera corrisposta su tale reddito ammontava a 100 (1.100*9,1%).

La controllata delibera la distribuzione dell’utile netto che risultava iscritto in una riserva, pari a 1.000.

Qualora Alfa decida di affrancare il dividendo, a seconda che si renda applicabile l’articolo 4 del decreto attuativo o il più favorevole articolo 6, dovrà versare l’imposta sostitutiva, rispettivamente del 9% o del 6% sul dividendo deliberato di 1.000.

L’imposta ammonterà, pacificamente, a 90 (articolo 4 D.M.) o a 60 (articolo 6 D.M.). Si veda la seguente tabella n. 1.

 

Tabella n. 1 – Affrancamento degli utili

Paese estero
Utile ante imposte – annualità fino al 2021 1.100
Imposte 100
Aliquota “ires” estera 9,1%
Utile netto distribuibile 1.000
Srl italiana
Affrancamento articolo 6 60 6%
Affrancamento articolo 4 90 9%

Ipotizziamo ora il caso in cui Alfa, anziché affrancare gli utili esteri provveda a tassarli nei modi ordinari.

In entrambi i casi abbiamo, inoltre, ipotizzato l’assenza di ritenute applicate sul dividendo in uscita.

Supponiamo che la società possa beneficiare del credito di imposta indiretto e della mini pex.

Il dividendo di Alfa, pari a 1.000, va incrementato del credito di imposta indiretto, riferibile alle imposte pagate dalla società estera, pari a 100.

In virtù del diritto a beneficiare della mini pex, Alfa, inoltre, non assoggetta a tassazione 1.100 ma 550.

L’Ires ammonta a 132, ovvero 550*24%.

Dall’Ires così determinata, Alfa può scomputarsi il credito di imposta indiretto, pari a 50, ovvero 100*50%. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo 165, comma 10, Tuir, nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

L’Ires netta è, pertanto, pari a 82, ossia 132-50.

Il dividendo distribuito sconta una tassazione complessiva dell’8,2%.

Il caso è schematizzato nella successiva tabella n. 2.

 

Tabella n. 2 – Tassazione ordinaria in presenza di credito di imposta indiretto e in presenza di minipex

Tassazione ordinaria
Con minipex
Dividendo paradisiaco 1.000
Credito d’imposta indiretto (“Ires” società estera) 100
Imponibile 50% a fronte della mini pex 550
Ires 24% (550*24%) 132
Credito d’imposta indiretto (50% “Ires” società estera) 50
Ires netta 82 8,2%

Appare di tutta evidenza che, se la società controllante può fruire del credito di imposta indiretto e della mini pex, il livello di tassazione del dividendo non si scosta di molto dall’imposizione che comunque si determinerebbe avvalendosi del regime agevolativo dell’affrancamento degli utili. Invero, la tassazione risulterebbe inferiore all’imposta sostitutiva del 9%.

In buona sostanza, l’affrancamento appare maggiormente conveniente di fronte ad un’ipotesi di tassazione ordinaria, senza mini pex e in presenza di Paesi con aliquota di imposta molto bassa.

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