Le potestà ispettive antiriciclaggio della Guardia di Finanza

La normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata dal D.Lgs. 90/2017, il quale ha previsto un deciso ampliamento dei poteri attribuiti alla Guardia di Finanza nell’attività ispettiva antiriciclaggio e nell’approfondimento delle operazioni sospette nel rispetto di quanto già fissato dalle linee guida contenute nella circolare 19.3.2012 n. 83607.

Invero, il novellato articolo 9 D.Lgs. 231/2007, nel delineare le competenze del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, prevede che esso possa:

  • effettuare ispezioni e controlli avvalendosi dei poteri attribuiti al Corpo della Normativa Valutaria;
  • svolgere gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF;
  • accedere ai dati dell’Anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma 6 e 11, D.P.R. 605/1973;
  • accedere alle informazioni del titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in un’apposita sezione del Registro delle imprese.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria può anche fruire degli incisivi poteri già attribuiti ai fini fiscali per poter eseguire adeguatamente ed efficientemente le indagini antiriciclaggio.

L’articolo 2 D.Lgs. 68/2001 precisa che la Guardia di Finanza deve svolgere i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

  • valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri e movimentazioni finanziarie e di capitali;
  • mercati finanziari e mobiliari, compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del risparmio;
  • ogni altro interesse economico e finanziario nazionale e dell’Unione europea.

Il predetto articolo prevede altresì che la Guardia di Finanza possa avvalersi dei poteri e delle facoltà previsti dagli articoli 32 e 33 D.P.R. 600/1973 e 51 e 52 D.P.R. 633/1973: essa potrà dunque effettuare accessi, ispezioni, verifiche e ricerche documentali anche per quanto concerne l’antiriciclaggio, secondo le regole già fissate ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

Infine, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria possono avvalersi dei poteri fissati dal D.P.R. 148/1988, cioè della normativa attinente all’accertamento valutario. Nello specifico essi potranno:

  • fare ispezioni presso aziende di credito, istituti di credito speciali e altri soggetti presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private;
  • richiedere l’esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;
  • procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.

Sotto il profilo della competenza, è opportuno notare invece che ai sensi dell’articolo 9, comma 5, D.Lgs. 231/2007 anche i reparti ordinari della Guardia di Finanza possono accertare le violazioni agli obblighi antiriciclaggio, con le modalità e i termini di cui alla L. 689/1981, qualora esse siano riscontrate durante l’esercizio dei consueti poteri di controllo.

Tale previsione non confligge col sistema di competenze precedentemente delineato e non ha l’obiettivo di ampliare l’estensione delle stesse anche ai reparti ordinari. Molto più semplicemente consente ad altri reparti della Guardia di Finanza, privi della specifica delega del Nucleo Speciale della Polizia Tributaria, di constatare direttamente le violazioni della disciplina del D.Lgs. 231/2007 nel caso in cui identifichino delle irregolarità antiriciclaggio durante i controlli fiscali o mentre svolgono indagini di natura penale.

 

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