Le nuove misure sanzionatorie collegate alle dichiarazioni

Con il D.Lgs. 87/2024, cosiddetto Decreto “sanzioni”, sono state apportate diverse modifiche al D.Lgs. 471/1997, in relazione, in particolare, alla misura delle sanzioni previste.

Il Decreto prevede, in riferimento alle violazioni relative alle dichiarazioni Irpef e Irap, alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e alle violazioni relative alla dichiarazione Iva e ai rimborsi:

  • la riduzione delle sanzioni, con la fissazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata (in luogo solitamente di una misura ricompresa tra un minimo e massimo), coincidente con il valore minimo previsto dalla legislazione vigente;
  • uno specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente, pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele, si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa (e cioè quella oltre i 90 giorni) ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l’infedeltà, entro e non oltre i termini di decadenza dell’attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Tale secondo “trattamento”, collegato alla dichiarazione presentata oltre i 90 giorni, è previsto a seguito dell’introduzione del nuovo comma 1-bis, all’interno dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997, il quale afferma: “Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo”.

Di seguito, nell’ipotesi in cui, dalla dichiarazione integrativa, emerga un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione aumentata al doppio, come previsto dal nuovo comma 2-bis, dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997.

Inoltre, risulta abrogata la previsione dell’interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, di cui all’articolo 10, D.Lgs. 471/1997.

Nella successiva tabella, in relazione alle principali violazioni, vengono poste a confronto le sanzioni ante e post-riforma.

VIOLAZIONE DISPOSIZIONE NORMATIVA SANZIONE
VIOLAZIONI ANTE 1° SETTEMBRE
SANZIONE  
VIOLAZIONI POST 1° SETTEMBRE
Omessa presentazione della dichiarazione Articolo 1, D.Lgs. 471/1997 (imposte dirette)
Articolo 5, D.Lgs. 471/1997 (Iva)
Articolo 2, D.Lgs. 471/1997 (ritenute)
 
 
Dal 120% al 240% delle imposte dovute o delle ritenute non versate 120%, con un minimo di 250 euro
Dichiarazione infedele Dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate 70%, con un minimo di 150 o 250 euro per la dichiarazione del sostituto d’imposta
Dichiarazione infedele fraudolenta Dal 135% al 270% delle imposte dovute o delle ritenute non versate Dal 105 al 140% delle imposte dovute o delle ritenute non versate
Dichiarazione infedele relativa redditi prodotti all’estero Articolo 1, D.Lgs. 471/1997(imposte dirette) Dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate, aumentata di 1/3 70% senza alcun aumento
Omessa/infedele fatturazione o documentazione delle operazioni imponibili Iva Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997(Iva) Dal 90% al 180% dell’imposta 70% dell’imposta
Omessa/infedele fatturazione o documentazione delle operazioni non imponibili Iva o esenti Articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997(Iva) Dal 5% al 10% del corrispettivo 5% del corrispettivo
Omessa/infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi Articolo 6, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997(Iva) Dal 90% al 180% dell’Iva 70% dell’Iva
Indebita detrazione Iva Articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997(Iva) 90% dell’Iva 70% dell’Iva

La sanzione è assorbita da quella prevista per la presentazione di dichiarazione infedele

Addebito di Iva non dovuta Da 250 a 10.000 euro Da 250 a 10.000 euro

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

I due incontri affrontano il tema delle comunicazioni all’anagrafe delle holding industriali, partendo dall’analisi di quando un soggetto è obbligato ad effettuare tale adempimento. Si analizzano poi i passaggi propedeutici per l’accreditamento iniziale in quanto soggetto comunicante, oltre che casistiche pratiche di comunicazioni all’anagrafe tributaria. Vengono analizzate altresì, ipotesi di “ravvedimenti” per comunicazioni irregolari o omesse. Si approfondirà inoltre, il tema delle comunicazioni in ambito internazionale, ai fini CRS, FATCA e DAC6.
I relatori saranno sempre a disposizione per rispondere ai quesiti dei partecipanti in contraddittorio con loro.
Il corso si terrà l’8 e il 15/07/2026 (14.30 – 17.30)

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto