Le imposte anticipate e differite a bilancio

L’ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio è costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate”; così il principio contabile OIC 25 definisce l’onere fiscale complessivo di una società.

La redazione del bilancio di esercizio richiede il rispetto di prefissate regole civilistiche che, non sempre, risultano in linea con le valutazioni alla base della disciplina fiscale.

In particolare, le differenze che si formano a seguito del rispetto delle due tipologie di discipline, civilistica e fiscale, possono comportare delle differenze di tipo:

  • permanente, nell’ipotesi di differenze durature, nel qual caso non è richiesto alcun tipo di adempimento, in quanto tali differenze non hanno una prospettiva futura di riporto negli esercizi successivi;
  • temporaneo, nell’ipotesi di differenze non permanenti che richiedono la rilevazione di imposte anticipate o differite.

Ne deriva che, per il primo tipo di differenze, nulla deve essere rilevato; diversamente, per il secondo tipo di differenze, occorre rilevare in modo distinto:

  • differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi, nel caso di imposte anticipate (reddito fiscale > reddito civilistico);
  • differenze temporanee imponibili negli esercizi successivi, nel caso di imposte differite (reddito fiscale < reddito civilistico).

Le prime, ossia le imposte anticipate, sono definite dal principio contabile OIC 25, quali imposte “recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali”.

Tali differenze possono derivare da:

  • componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico;
  • componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati a conto economico civilistico.

Ai fini della rilevazione contabile, la scrittura in partita doppia prevede una variazione finanziaria attiva, per crediti per imposte anticipate (voce CII 5-ter in attivo di stato patrimoniale), e una variazione economica positiva, per imposte anticipate (voce 20 di conto economico, con segno negativo).

Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate
Per rilevazione imposte differite anno 2023

Le seconde, ossia le imposte differite, sono definite dal principio contabile OIC 25, quali imposte “che pur essendo di competenza dell’esercizio sono dovute in esercizi futuri”.

Tali differenze possono derivare da:

  • componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati a conto economico;
  • componenti positivi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati a conto economico;
  • rivalutazione di attività senza il riconoscimento del maggior valore iscritto.

Ai fini della rilevazione contabile, la scrittura in partita doppia prevede una variazione economica negativa, per imposte differite (voce 20 di conto economico), e una variazione finanziaria passiva da imputare al fondo imposte differite (voce B2 del passivo di stato patrimoniale).

Imposte differite a Fondo imposte differite
Per rilevazione imposte differite anno 2023

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