Le condizioni per il rilascio del visto di conformità

Al fine di compensare esternamente i crediti emergenti dal modello di dichiarazione annuale Iva 2025, per importi superiori a 5.000 euro e nel limite di euro 2.000.000 annui, è necessaria l’apposizione del visto di conformità.

Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione Iva, ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, i seguenti soggetti:

  • gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • gli iscritti, alla data del 30.9.1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese.

Per poter rilasciare il visto di conformità i professionisti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese) devono:

  • stipulare una apposita polizza assicurativa della responsabilità civile;
  • presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle entrate (Dre) territorialmente competente, la quale verifica il possesso dei requisiti richiesti e iscrive il professionista in un apposito elenco informatizzato;
  • avere l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

La polizza assicurativa deve rispettare le seguenti condizioni:

  • la copertura deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
  • il massimale della polizza, come stabilito dall’articolo 6, Decreto 164/1999, deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non deve essere inferiore a 3.000.00 euro;
  • la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subìti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
  • la polizza assicurative deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Nell’ipotesi di un professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato, la polizza può essere stipulata direttamente dallo studio associato, purché la stessa preveda la totale copertura per danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato.

Nel caso di stipula della polizza da parte dello studio associato, il massimale è riferito al numero complessivo di visti rilasciati e non rileva il numero dei professionisti abilitati e indicati separatamente nella polizza.

Infine, nell’ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi di cui detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale, è possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che il contratto si configuri come contratto a favore di terzo e fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla normativa in oggetto.

Si evidenzia che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E/2014, ha chiarito che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità possono autocertificare la propria dichiarazione senza la necessità di rivolgersi a terzi. Vale a dire che un dottore commercialista abilitato può autocertificare la propria dichiarazione annuale Iva.

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