La solidarietà nei contratti di locazione

In merito alla disciplina riguardante gli obblighi di registrazione del contratto di locazione immobiliare, il locatore ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 13, primo comma, della Legge 431/1998, come riformulato con l’articolo 1, comma 59, della Legge di stabilità 2016, di registrare il contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla data di stipula del contratto stesso.

Inoltre, entro i successivi 60 giorni, deve daredocumentata comunicazione” dell’avvenuta registrazione del contratto:

  • al conduttore; 
  • all’amministratore del condominio (affinché possa aggiornare la c.d. “anagrafe condominiale”  prevista dall’articolo 1130, numero 6, del codice civile).

Nel caso in cui il locatore non provveda a compiere questi doveri, in merito alla registrazione dei contratti di locazione, c’è solidarietà:

  • tra locatore e conduttore, se il contratto è stato stipulato senza l’intermediazione di agenti immobiliari;
  • tra locatore, conduttore e agente, se il contratto è stato concluso grazie all’intervento dell’agente immobiliare.

Infatti, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E/2016, la modifica normativa, introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016, non ha variato la disciplina fiscale prevista dagli articoli 10 e 57 del D.P.R. 131/1986 in materia di imposta di registro per la registrazione dei contratti di locazione.

Pertanto, l’obbligo di richiedere la registrazione del contratto rimane a carico di entrambe le parti (locatore e conduttore), nell’ipotesi di contratti di locazione redatti nella forma di scrittura privata non autenticata.

Per di più detto obbligo grava anche in capo agli agenti di affari in mediazione, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, lett. d-bis), del D.P.R. 131/1986.

Dall’esame della disciplina, l’Agenzia delle entrate, nella circolare citata, afferma che “la modifica operata con la legge di Stabilità 2016 non abbia innovato le regole di registrazione dei contratti di locazione, come disciplinati dall’imposta di registro e, dunque, restano obbligati all’adempimento della registrazione ed al pagamento della relativa imposta oltre che il locatore anche il conduttore dell’immobile ovvero l’agente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusi a seguito della loro attività”.

Di conseguenza le sanzioni previste dall’articolo 69 del D.P.R. 131/1986, che variano dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta o dal 60 al 120 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, trovano applicazione nei confronti dei soggetti obbligati alla registrazione.

Tali soggetti possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, qualora ne ricorrano le condizioni.

 

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