La ritenuta sui bonifici parlanti

La L. 213/2023 (Legge di bilancio per il 2024) eleva, a decorrere dal prossimo 1.3.2024, la percentuale di ritenuta d’acconto dovuta per i bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare degli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

In particolare, il comma 88, dell’articolo 1, L. 213/2023, dispone la modifica dell’articolo 25, D.L. 78/2010, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenutaa titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

L’importo dell’aliquota della ritenuta è stato più volte modificato nel corso degli anni, come di seguito indicato:

  • 10 % nell’anno 2010;
  • 4 % dall’anno 2011 all’anno 2014;
  • 8 % dall’anno 2014 al 29.2.2024;
  • 11 % dall’1.3.2024.

Secondo quanto indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30.6.2010, la ritenuta è dovuta per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, L. 296/2006 e successive modificazioni.

Tuttavia, considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare, la cui istituzione è successiva al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate citato.

Per fruire della detrazione, è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, dal quale risultino:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma, cioè deve comparire il riferimento della disposizione normativa;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Il contribuente corrisponde, al momento del pagamento del bonifico, l’importo al netto della ritenuta, ora dell’8% poi dell’11%, trattenuta dall’istituto di credito o da “Poste Italiane S.p.A.”.

Il comma 89, dell’articolo 1, L. 213/2023, estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni (comunque denominate) per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate, che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

A tal fine, viene abrogato, a decorrere dall’1.4.2024, il riferimento ai sopra indicati soggetti, contenuto nell’articolo 25-bis, comma 5, D.L. 78/2010, che individua i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla sopra descritta ritenuta.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 40/E/2010, la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, per non alterare le caratteristiche di neutralità dell’imposta.

Inoltre, l’istituto di credito o l’ufficio postale, tenuto ad effettuare la ritenuta, non riconosce l’ammontare dell’Iva compreso nell’importo del bonifico; pertanto, per semplicità, si assume che, ai fini del calcolo della base imponibile della ritenuta, l’Iva si intende applicata con l’aliquota più elevata.

Quindi, per il calcolo della ritenuta, occorre:

  • sottrarre, all’importo dovuto, l’Iva con l’aliquota più alta in vigore (22%);
  • calcolare, sul risultato ottenuto, la ritenuta.

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