La rateazione del canone Rai

Entro il 20 novembre 2021 i contribuenti pensionati possono chiedere la rateizzazione del pagamento del canone Rai mediante trattenute sulla pensione.

In realtà la scadenza dovrebbe essere stata il 15 novembre ma una news” dell’Inps, di ieri, martedì 9 novembre, ha prorogato il servizio fino al 20 novembre.

Regolarmente il canone di abbonamento alla televisione, dovuto da chiunque possegga un apparecchio televisivo, è addebitato sulla bolletta elettrica ma, per agevolare il pagamento delle rate da parte dei soggetti titolari di pensione, è consentito suddividere la rata sul trattamento per un massimo di undici mesi.

In particolare, l’importo del canone, pari a 90,00 euro annui, può essere trattenuto in undici rate mensili, senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo all’istanza, ossia, nel caso di presentazione nel 2021, il 2022.

La richiesta può essere prodotta dai soggetti che, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda:

  • siano titolari di una prestazione previdenziale o assistenziale, inclusi assegni sociali e di invalidità, erogata dall’Istituto, con pagamento mensile;
  • siano titolari dell’abbonamento Rai da indicare nella domanda tramite l’annotazione del codice e del Cin;
  • abbiano percepito, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010, un reddito da pensione non superiore a 18.000 euro.

Ai fini della presentazione della domanda occorre accedere al sito dell’Inps, tramite identità digitale, selezionare Servizi online – per il cittadino – Canone Rai.

Per i pensionati della gestione dipendenti pubblici ex-Inpdap e della gestione lavoratori dello spettacolo e dello sport ex-Enpals, entro il 15 del mese di gennaio l’Inps comunicherà, sussistendo i requisiti previsti dalla norma, l’accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale, o se la stessa è stata respinta; in tale ultimo caso il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone dell’abbonamento Rai secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Negli altri casi tale comunicazione sarà effettuata con la conclusione delle operazioni di acquisizione della domanda di rateazione.

Si ricorda che dal 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi da 152 a 159, L. 208/2015:

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale devono effettuare il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non possono più procedere al pagamento tramite bollettino postale.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone Rai, se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

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