La bolla di accompagnamento

La funzione della bolla è quella di scortare i beni viaggianti laddove non è stata in precedenza emessa fattura ovvero altro documento previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.
Al fine di approfondire gli aspetti sanzionatori legati alla bolla di accompagnamento, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua i casi in cui è obbligatoria l’emissione della bolla di accompagnamento.

L’articolo 1 del D.P.R. 627/1978 (di seguito anche “decreto istitutivo”) aveva introdotto il “documento di accompagnamento dei beni viaggianti”, la cosiddetta “bolla di accompagnamento, allo scopo di monitorare in maniera puntuale ed efficace la circolazione delle merci sul territorio nazionale.

In estrema sintesi, la bolla doveva scortare i beni viaggianti a meno che non fosse stata in precedenza emessa fattura ovvero altro documento previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.

La bolla doveva essere emessa, al di fuori delle deroghe espresse stabilite dall’articolo 4 del decreto istitutivo, anche qualora i beni non fossero stati ceduti: in tal caso la bolla doveva precisare il titolo in base al quale veniva effettuato il trasporto (ad esempio in conto lavorazione, cfr. articolo 1, comma 7, del decreto istitutivo).

Tuttavia, a seguito dell’emanazione del D.P.R. 472/1996, è stato soppresso, con effetto dal 27/09/1996, l’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento, se non per alcune specifiche tipologie di prodotti.

L’articolo 1, comma 1, del citato D.P.R. 472/1996, ha infatti mantenuto l’adempimento per la circolazione di:

  • tabacchi e fiammiferi;
  • prodotti soggetti ad accisa;
  • prodotti soggetti alle imposte di consumo;
  • prodotti soggetti al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del D.Lgs. 504/1995 (oli minerali, alcool, alcolici, lubrificanti, ecc.).

Peraltro, secondo quanto stabilito dal comma 1-bis del medesimo articolo 1 (aggiunto ad opera dell’articolo 34 del D.L. 179/2012), l’adempimento in questione permane “esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio”.

L’obbligo di emissione della bolla ricadeva – e ricade, limitatamente alle ipotesi tuttora previste – sul mittente, che doveva (deve) provvedervi prima dell’inizio del trasporto, intendendo per tale “colui che ha il possesso dei beni prima dell’inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a chi effettua il trasporto” (cfr. articolo 1, comma 13, del decreto 627/1978).

Oltre al mittente, i soggetti che intervengono in un contratto di trasporto di cose sono il vettore, ossia l’impresa di trasporto, il conducente, vale a dire la persona fisica che materialmente conduce il mezzo di trasporto (e che può coincidere con il vettore) e il destinatario della merce.

Per tutti questi soggetti il decreto 627/1978 (cfr., in particolare, gli articoli 5 e 7) prevede sanzioni diversificate in relazione alle diverse violazioni che possono essere commesse; un’ulteriore ipotesi sanzionatoria viene inoltre rubricata all’interno dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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