Imu 2025: in scadenza la prima rata

Entro il prossimo 16.6.2025 va pagata la prima rata dell’Imu 2025 determinata utilizzando le aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente (2024).

Il versamento dell’imposta può essere effettuato tramite bollettino c/c postale oppure con modello F24 (ordinario o semplificato). Nel secondo caso vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

  • 3912 Abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3914 Terreni;
  • 3916 Aree fabbricabili;
  • 3918 Altri fabbricati;
  • 3925 Immobili ad uso produttivo categoria D – STATO;
  • 3930 Immobili ad uso produttivo categoria D – COM.

Se l’Imu complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune è inferiore a 12 euro, il versamento non deve essere effettuato.

L’obbligo riguarda i possessori di immobili ubicati sul territorio nazionale dovendo intendersi per tali i proprietari, nonché i titolari di un diritto reale (usufrutto, abitazione, enfiteusi, uso e superficie) e:

  • i conduttori di immobili oggetto di leasing;
  • i concessionari, per quanto riguarda le aree demaniali;
  • il genitore assegnatario dell’abitazione familiare per effetto del provvedimento del giudice.

Se l’immobile è posseduto da più soggetti, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione, non trovando applicazione alcuna solidarietà per la debenza dell’imposta.

L’Imu non è dovuta per l’abitazione principale e le connesse pertinenze, intendendosi per tale l’unità immobiliare:

  • non di lusso, quindi non rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L’abitazione principale di lusso A/1, A/8 o A/9 sconta l’imposta, ma con applicazione di un’aliquota ridotta (0,50%) e di una detrazione di 200 euro.

A seguito della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, ciascun coniuge, se risiede e dimora abitualmente nell’abitazione di sua proprietà, può fruire dell’esenzione Imu prevista per l’abitazione principale, indipendentemente dalla residenza e dimora abituale dell’altro coniuge, appartenente al medesimo nucleo familiare.

Inoltre, con particolare riguardo alle abitazioni dei soggetti fragili, va tenuto presente che lo specifico Comune può prevedere che possa essere considerata abitazione principale ai fini Imu la casa posseduta dall’anziano o dal disabile che sposta la residenza nell’istituto di ricovero per degenza permanente, sempreché l’immobile non sia locato.

La normativa prevede le seguenti riduzioni di carattere generale della base imponibile dell’imposta:

  • del 50% per gli immobilivincolati” in quanto di interesse storico o artistico;
  • del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
  • del 50% per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli nel rispetto di specifiche e rigide condizioni (immobile non di lusso e utilizzato come abitazione principale, registrazione del contratto di comodato, comodante con possesso di un solo altro immobile in Italia e con residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato);
  • del 25% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato.

L’omesso o tardivo versamento dell’Imu è punito con la sanzione amministrativa del 25% (dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo, se questo non supera il 14° giorno dalla scadenza, o del 12,50%, se il ritardo non supera i 90 giorni) di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997. Resta ferma la possibilità di beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con conseguente riduzione della sanzione dovuta per sanare l’irregolarità (riduzione a 1/10 entro i 30 giorni, 1/9 entro i 90 giorni, 1/8 entro l’anno, 1/7 oltre l’anno dalla scadenza).

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