Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2025

L’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro sulle fatture elettroniche, ma anche su quelle cartacee, aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad Iva di importo superiore a 77,47 euro, salvo specifiche esclusioni.

In particolare, l’imposta di bollo trova applicazione per:

  1. le fatture fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
  2. le fatture fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 7-bis a 7-septies, D.P.R. 633/1972);
  3. le fatture non imponibili per cessioni a esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972);
  4. le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  5. le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9, D.P.R. 633/1972), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (risoluzione n. 290586/1978), che sono dunque esenti da bollo;
  6. le fatture riguardanti operazioni esenti Iva (articolo 10, D.P.R. 633/1972);
  7. le fatture riguardanti operazioni escluse Iva (articolo 15, D.P.R. 633/1972).

Di contro, sulla base del principio di alternatività, sono esenti dell’imposta di bollo, anche in presenza di corrispettivi di importo superiore a 77,47 euro:

  1. le fatture (nonché le note, note di credito e di debito, conti e simili documenti) che recano addebiti o accrediti relativi a operazioni soggette ad Iva;
  2. le fatture aventi ad oggetto operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) e a cessioni intracomunitarie di beni (articolo 15, Tabella allegato B D.P.R. 642/1972);
  3. le fatture con Iva assolta all’origine, come ad esempio nella cessione di prodotti editoriali;
  4. le fatture fra Pubbliche Amministrazioni (articolo 15, Tabella allegato B, D.P.R. 642/1972);
  5. le fatture relative a operazioni in reverse charge (circolare n. 37/E/2006).

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il cui ammontare di riferimento è determinato avendo riguardo alle fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno (per tutti i soggetti Iva, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni Iva), va assolta:

  • entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre (quindi, rispettivamente, entro il 31.05, il 30.11 e il 28.02);
  • entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel secondo trimestre (quindi entro il 30.09).

Tuttavia, se l’importo dovuto per il primo o, complessivamente, per il primo e il secondo trimestre risulta pari o inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa, rispettivamente, al secondo o al terzo trimestre (quindi entro il 30.09 o il 30.11).

Per quanto riguarda l’anno 2025, le scadenze sono le seguenti.

Periodo di emissione delle FE Importo imposta da assolvere Scadenza per il versamento
I° trimestre se > 5.000 euro 3.06.2025
I° trimestre se ≤ 5.000 euro 30.09.2025
II° trimestre se > 5.000 euro 30.09.2025
I° trimestre + II° trimestre se ≤ 5.000 euro 1.12.2025
III° trimestre per ogni importo 1.12.2025
IV° trimestre per ogni importo 2.03.2026

Il pagamento del tributo può essere versato con modello F24 oppure mediante lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con addebito diretto in conto corrente.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521 – imposta di bollo fatture elettroniche – 1° trimestre;
  • 2522 – imposta di bollo fatture elettroniche – 2° trimestre;
  • 2523 – imposta di bollo fatture elettroniche – 3° trimestre;
  • 2524 – imposta di bollo fatture elettroniche – 4° trimestre.

In caso di omesso o insufficiente versamento va utilizzato:

  • per la sanzione, il codice tributo 2525;
  • per gli interessi, il codice tributo 2526.

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