Il passaggio al forfettario e le indicazioni in dichiarazione Iva

Il regime forfettario rappresenta, ai sensi dell’articolo 1, comma 54, L. 190/2014, il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite previsto pari a 85.000 euro;
  • sostenuto spese per importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Oltre alla presenza dei requisiti indicati, occorre che siano assenti le cause ostative previste dal successivo comma 57 della medesima disposizione introduttiva del regime.

Il regime forfettario, come ricordato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/E/2023, si applica sia ai soggetti già in attività sia a coloro che intraprendono una nuova attività.

In particolare, nel primo caso, ossia nell’ipotesi di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, nella dichiarazione annuale Iva, relativa all’anno in cui i requisiti sono soddisfatti, deve essere comunicata l’adozione a partire dal periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

I quadri interessati sono due:

  • il quadro VA, dedicato alle informazioni sull’attività;
  • il quadro VF, dedicato alle operazioni passive e all’Iva ammessa in detrazione.

Nel dettaglio:

  • la casella 1 del rigo VA14, denominato “Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014)”, deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione del regime;
  • il rigo VF70, denominato “Totale rettifiche”, deve essere compilato riportando l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione Iva.

Le rettifiche da indicare nel rigo VF70, definite “a sfavore”, riguardano:

  • le rimanenze di magazzino al 31.12.2023;
  • i servizi non ancora utilizzati alla data del 31.12.2023;
  • i beni ammortizzabili per i quali, al 31.12.2023, non è ancora terminato il periodo di sorveglianza pari a 5 anni, per i beni mobili, e a 10 anni, per i beni immobili.

Si supponga, ad esempio, che un contribuente esercente attività d’impresa, in regime ordinario, abbia acquistato, nel corso del 2023, un macchinario, entrato in funzione nel corso dello stesso anno, ad un prezzo, al lordo di Iva al 22%, pari a 7.320 euro.

Il contribuente, fermi i requisiti e in assenza di cause ostative, decide di avvalersi del regime forfettario a decorrere dal periodo di imposta 2024 e, pertanto, procede al calcolo della rettifica dell’Iva detratta pari a 4/5.

In particolare, il conteggio è dato da: euro 1.320 x 4/5.

L’Iva oggetto di rettifica, pari a 1.056 euro, deve essere indicata con il segno “-” all’interno del rigo VF70.

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