I controlli da effettuare per l’apposizione del visto di conformità

Al fine di evitare l’utilizzo, in compensazione orizzontale (o esterna), di crediti inesistenti, il Legislatore prevede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, l’intervento di un soggetto terzo, competente e indipendente, che attesti l’esistenza e la spettanza del credito per importi superiori a 5.000 euro.

In particolare, al fine di compensare esternamente i crediti emergenti dal modello Redditi, per importi superiori a 5.000 euro e nel limite di 2 milioni di euro annui, è necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione.

Si ricorda che sono legittimati all’apposizione del visto di conformità i soggetti previsti dall’articolo 35, comma 1, lett. a), e comma 3, D.Lgs. 241/1997, ossia:

  • i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;
  • i professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti del lavoro;
  • gli iscritti, alla data del 30.9.1993, nei ruoli camerali dei periti ed esperti tributari, in possesso del titolo di studio previsto dall’articolo 3, comma 2-ter b), D.P.R. 322/1998 (laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti ovvero diploma di ragioneria);
  • i responsabili dell’assistenza fiscale (Raf) dei centri di assistenza fiscale (Caf).

I professionisti devono essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

Inoltre, condizione indispensabile per i professionisti, che intendono apporre il visto di conformità, è il possesso di una copertura assicurativa espressamente riferita al rilascio del visto stesso, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente.

Con l’apposizione del visto di conformità da parte dei professionisti e dei Caf, ovvero con la sottoscrizione della dichiarazione da parte di coloro che esercitano il controllo contabile delle società, risulta attestata l’esecuzione dei controlli indicati dall’articolo 2, comma 2, D.M. 164/1999; in particolare:

  • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva;
  • la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
  • la verifica della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Nel dettaglio, per i modelli Redditi PF e SP, i professionisti devono verificare:

  • l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;
  • la corrispondenza delle rettifiche fiscali – utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento o diminuzione indicate nel quadro RF della dichiarazione dei redditi – alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria);
  • la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata);
  • la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione;
  • il controllo documentale degli oneri deducibili;
  • il controllo documentale degli oneri detraibili;
  • il controllo documentale dei crediti d’imposta;
  • il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
  • il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
  • il controllo delle ritenute d’acconto;
  • il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
  • il controllo delle perdite pregresse.

In merito, invece, al modello Redditi SC, il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità deve verificare:

  • l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;
  • la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento o diminuzione indicate nel quadro RF della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione;
  • il controllo documentale delle detrazioni;
  • il controllo documentale dei crediti d’imposta;
  • il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
  • il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
  • il controllo delle ritenute d’acconto;
  • il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
  • il controllo delle perdite pregresse.

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