Gli obblighi comunicativi degli operatori finanziari

Gli operatori finanziari sono obbligati a trasmettere talune informazioni richieste dall’Amministrazione finanziaria. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei dati trovano applicazione specifiche sanzioni.
Al fine di approfondire gli aspetti principali della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua i soggetti destinatari dell’adempimento e, quindi, sanzionabili in caso di violazioni.

L’articolo 10, comma 1, D.Lgs. 471/1997 sanziona l’omessa trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7, D.P.R. 600/1973, e dell’articolo 51, secondo comma, numero 7, D.P.R. 633/1972.

Sono destinatari di tale disposizione sanzionatoria tutti quei soggetti, cd. operatori finanziari, nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria può richiedere la trasmissione dei dati, documenti e notizie di cui alle disposizioni citate.

Ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7, D.P.R. 600/1973, e dell’articolo 51, secondo comma, numero 7, D.P.R. 633/1972 le richieste di indagine finanziaria possono essere rivolte a:

  • banche;
  • società Poste italiane Spa;
  • società ed enti di assicurazione;
  • intermediari finanziari;
  • imprese di investimento;
  • organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • società di gestione del risparmio;
  • società fiduciarie.

A queste ultime società può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese.

La norma sanzionatoria punisce non solamente l’omessa trasmissione dei dati richiesti, ma anche la trasmissione di documenti incompleti o non rispondenti al vero, nonché la trasmissione dei dati oltre il termine previsto.

Le richieste di cui ai citati articoli 32, primo comma, numero 7, D.P.R. 600/1973, e 51, secondo comma, numero 7, D.P.R. 633/1972, nonché le relative risposte – anche se negative – devono avvenire esclusivamente in via telematica. Il termine fissato dagli uffici entro il quale gli operatori sono tenuti a rispondere non può essere inferiore a trenta giorni e può essere prorogato, su richiesta degli operatori stessi, in presenza di documentate ragioni che rendano particolarmente complessa o gravosa la trasmissione dei dati richiesti.

La stessa sanzione di cui all’articolo 10, comma 1, D.Lgs. 471/1997 si applica anche, ai sensi del successivo comma 1-bis, alle violazioni degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, D.P.R. 605/1973. Si tratta, in particolare, dell’obbligo gravante in capo agli operatori finanziari di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. L’esistenza dei rapporti (ovvero di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo), nonché la natura degli stessi, vengono comunicate all’Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione (cd. Anagrafe dei rapporti), con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari il rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi.

Infine, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 471/1997 la sanzione prevista dal comma 1 si applica anche nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all’Ente poste italiane.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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