Forfettario: modifica soglia di reddito da lavoro dipendente

La L. 207/2024 (Legge di bilancio per il 2025), rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, tra le altre misure, innalza la soglia di reddito di lavoro dipendente da verificare per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario.

In particolare, l’articolo 1, comma 12, L. 207/2024, modificando il comma 57, lett. d-ter), L. 190/2014, eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente, o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, superata la quale è preclusa l’applicazione del regime forfettario nel nuovo periodo d’imposta.

Si evidenzia che la verifica della soglia limite, ora pari a 35.000 euro, è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

Si ricorda che accedono al regime forfettario i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. Nell’ipotesi di esercizio di più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  • e sostenuto spese, per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari, per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi.

Non possono, invece, accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili, in regime di esenzione Iva, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di Iva intracomunitaria;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

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