Forfettari: le implicazioni dell’utilizzo in compensazione dei crediti previdenziali

Il tema della compensazione dei crediti INPS ha acquisito, nel tempo, sempre più rilevanza.

In particolare, con l’istituto della compensazione, i contribuenti che hanno maturato un credito previdenziale, magari a seguito di versamenti eccedenti, possono utilizzare detto credito per saldare, totalmente o parzialmente, altri debiti fiscali o contributivi.

Ai fini della compensazione, occorre verificare che:

  • il credito sia stato esposto correttamente all’interno del quadro RR della dichiarazione dei redditi;
  • la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata.

Da un punto di vista fiscale, l’utilizzo in compensazione o il rimborso di crediti contributivi può avere delle implicazioni sulla tassazione diretta.

Nel dettaglio, per i contribuenti in regime forfettario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, e successive modifiche, i contributi previdenziali obbligatori rappresentano l’unico onere deducibile dal reddito.

Tali contributi, effettivamente versati dal contribuente nel periodo d’imposta, devono essere indicati, ai fini della deducibilità, all’interno del rigo LM35 del modello Redditi PF 2025.

Nell’esempio indicato la contribuente professionista ha incassato, nel periodo d’imposta, compensi per 20.264,00 euro e versato contributi INPS per 5.868,00 euro.

I compensi, moltiplicati per il coefficiente di redditività del 78%, determinano un reddito lordo pari a 15.806,00 euro.

Il reddito netto, pari a 9.938,00 euro, è determinato sottraendo dal reddito lordo i contributi previdenziali effettivamente versati nel periodo d’imposta.

Se si utilizzasse un credito INPS in compensazione, occorrerebbe rettificare l’importo dedotto di detto ammontare.

In pratica, quindi, occorre ridurre la deduzione dei contributi versati, aumentando così il reddito imponibile soggetto a imposta sostitutiva.

Supponiamo che la medesima contribuente abbia maturato un credito INPS di 1.000 euro utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (2024); tale importo va ad “abbattere” i contributi deducibili indicati nel rigo LM35.

Di conseguenza, il reddito netto, assoggettato a tassazione al 5 o al 15 per cento, aumenta di 1.000 euro.

Si evidenzia che la ripresa a tassazione dell’importo utilizzato in compensazione avviene nell’anno in cui si utilizza il credito.

Ci possono essere casi più complessi; in particolare:

  • se il credito deriva da contributi dedotti prima dell’ingresso nel regime forfettario;
  • se il credito compensato supera l’importo dei contributi versati nell’anno.

Nella prima ipotesi, il credito derivante da contributi dedotti prima dell’ingresso nel regime di favore deve essere indicato nel quadro RM e può essere assoggettato a tassazione ordinaria o separata, a seconda della convenienza.

Nella seconda ipotesi, la parte eccedente l’importo dei crediti versati nell’anno deve essere tassata nel quadro RM, in quanto il rigo LM non può mai assumere valori negativi.

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