Fatti successivi alla chiusura del bilancio: la rilevazione

La rilevazione in bilancio degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio è diversa a seconda della tipologia ed è disciplinata dai paragrafi 60 – 63 dell’Oic 29. Le tipologie di eventi successivi sono così classificate:

a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;

b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;

c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

I fatti riconducibili alle categorie a) e c) vanno rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.

Diversamente, i fatti del tipo b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella Nota integrativa, perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

L’Oic 29 individua anche il termine entro il quale l’evento successivo può avere “effetto retroattivo” sullo Stato patrimoniale e sul Conto economico in chiusura. Sul punto, infatti, il paragrafo 62, prevede che il termine entro cui il fatto si deve verificare, perché se ne tenga conto, è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori.

Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio stesso. Si deve, però, trattare di fatti in grado di pregiudicare l’attendibilità del bilancio nel suo complesso, tali per cui l’organo amministrativo deve opportunamente modificare il progetto di bilancio.

L’Oic 29 rappresenta alcuni esempi di fatti successivi che non vanno rilevati nel bilancio, ma che richiedono un’informativa in Nota integrativa; essi sono:

  • operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, eccetera) eseguite dopo la chiusura dell’esercizio;
  • annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
  • acquisti o cessioni di un’azienda significativa;
  • distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
  • annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
  • emissione di un prestito obbligazionario;
  • aumento di capitale;
  • assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
  • significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio;
  • fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o dei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza coperture;
  • richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

L’informativa in Nota integrativa prevede, ex articolo 2427, comma 1, numero 22-quater, cod. civ., l’indicazione della natura e dell’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Nell’illustrazione del fatto intervenuto va fornita la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.

Si ricorda che il numero 22-quater è stato aggiunto ad opera dell’articolo 6, comma 9, lettera l), D.Lgs. 139/2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE. Prima di tale riforma, entrata in vigore con i bilanci a partire dall’1.1.2016, il codice civile prevedeva l’indicazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio all’interno della Relazione sulla gestione al bilancio (articolo 2428 cod. civ. – Relazione sulla gestione, comma 3, n. 5 poi abrogato con l’introduzione del D.Lgs. 139/2015).

Quanto descritto vale sia per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-quater, cod. civ., che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis, comma 5, cod. civ. Inoltre, le medesime regole trovano applicazione per le microimprese che redigono la Nota integrativa.

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