Come evitare l’addebito della prima rata del canone tv non dovuto

Entro il prossimo 31 gennaio è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate la non detenzione dell’apparecchio televisivo per l’anno 2017.

Con il comunicato stampa del 5 dicembre, però, l’Amministrazione finanziaria invita i cittadini a presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio entro la fine di dicembre, ovvero entro il 20 dicembre nell’ipotesi di presentazione cartacea.

Infatti, la presentazione anticipata evita l’addebito della prima rata del canone tv, dovuta già a gennaio.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e della Rai (www.canone.rai.it), può essere presentato direttamente dal contribuente, ovvero dall’erede, tramite un’applicazione web, utilizzando le credenziali di Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Alternativamente, il modello può essere compilato a mano e

  • inviato in plico raccomandato senza busta, insieme a un valido documento di riconoscimento, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
  • ovvero firmato digitalmente e presentato, anche tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo sat@postacertificata.rai.it.

Si ricorda che, per quanto riguarda il canone pagato, seppur non dovuto, nell’anno 2016, mediante addebito sulle fatture/bollette per la fornitura di energia elettrica, è possibile presentare un’istanza di rimborso.

In particolare, occorre presentare il modello approvato con il provvedimento n. 125604 di lunedì 2 agosto 2016, composto da due pagine, e contenente:

  • i Dati generali, suddivisi in Dati del richiedenteed Impegno alla presentazione telematica;
  • la Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, suddivisa in Richiesta di rimborso e Firma del richiedente.

La richiesta di rimborso deve essere presentata telematicamente direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’articolo 3, terzo comma, del D.P.R. 322/1988.

In alternativa alla presentazione telematica, l’istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata.

I rimborsi riconosciuti spettanti saranno effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso da parte delle imprese elettriche.

Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino.

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