Contributi Inps Gestione IVS: l’acconto 2017

Entro il prossimo 30 giugno, gli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata sono tenuti a versare il saldo 2016 e l’acconto 2017 dei contributi previdenziali.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Nel presente contributo sono trattate le disposizioni relative alla determinazione dell’acconto 2017 dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS.

Come di consueto, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche ossia, per effetto delle disposizioni previste dall’articolo 7-quater del D.L. 193/2016, entro il prossimo 30 giugno ovvero entro il 31 luglio con la maggiorazione del 0,40% (in quanto il 30.07 cade di domenica), va versato il saldo 2016 e l’acconto 2017 dei contributi previdenziali dovuti da:

  • artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

Anche quest’anno, l’Inps, con due apposite circolari (21 e 22 del 31/01/2017) ha fornito le istruzioni per la contribuzione previdenziale.

Per quanto riguarda l’acconto dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, si ricorda che questo va determinato sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati nel 2016 ai fini Irpef (al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti), risultanti dal modello Redditi PF.

L’acconto 2017 è, quindi, determinato sul reddito d’impresa 2016 “eccedente” il minimale di € 15.548,00 e fino al reddito massimale 2017 pari a € 76.872,00 (frazionabile a mese) ovvero a € 100.324,00 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti dal 1996.

Per il calcolo dell’acconto, si ricorda, vanno applicate le seguenti aliquote (circolare Inps 22/2017).

Aliquote gestione artigiani e commercianti 2017
Reddito Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni Collaboratore di età

non superiore a 21 anni

Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti
fino a € 46.123 23,55% 23,64% 20,55% 20,64%
da € 46.123 a € 76.872

[o da € 46.124 a € 100.324 (*)]

24,55% 24,64% 21,55% 21,64%

  (*) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

Di conseguenza, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso.

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità) 3.682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età

non superiore ai 21 anni

3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità) 3.216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità)
  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 305,75 (305,13 IVS + 0,62 maternità) 306,92 (306,30 IVS +0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 266,88 (266,26 IVS + 0,62 maternità) 268,05 (267,43 IVS + 0,62 maternità)

Così ad esempio, se il signor Caio, artigiano, ha conseguito nell’anno 2016 un reddito d’impresa di 32.450 euro, la prima rata dell’acconto 2017 sul reddito “eccedente” il minimale è così determinata:

  • reddito “eccedente” il minimale: 32.450 – 15.548 = € 16.902;
  • 1° rata acconto: (16.902*23,55%)/2 = € 1.990,21.

Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi “eccedenti” il minimale, per il titolare e per i collaboratori, vanno calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Così ad esempio, se il sig. Verdi, commerciante, esercitando l’attività con il figlio ventenne, ha conseguito nell’anno 2016 un reddito d’impresa di € 64.750 così ripartito:

  • titolare: € 33.023 (51%);
  • collaboratore: € 31.727 (49%);

egli dovrà versare sia la propria rata d’acconto che quella del collaboratore (da indicare su righi distinti nel modello F24). In particolare, si rileva:

per il titolare

  • reddito “eccedente” il minimale: 33.023 – 15.548 = €. 17.475,00;
  • 1° rata: (17.475 x 23,64%) / 2 = € 2.065,54;

per il collaboratore

  • reddito “eccedente” il minimale: 31.727 – 15.548 = €. 16.179,00;
  • 1° rata: (16.179 x 20,64%) / 2 = € 1.669,67.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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