Comunicazione dati fatture: nuove FAQ dalle Entrate

Pubblicate, nell’area “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, nuove FAQ in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.  Le precisazioni riguardano, per lo più, le agenzie di viaggio, ma non mancano chiarimenti sulle modalità di compilazione del campo “Codice Fiscale” in caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera (Ue o extra Ue), nonché sulle fatture ricevute da operatori situati in territori Ue che, ai fini Iva, non appartengono all’Ue (le isole Canarie).

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, i chiarimenti dell’Agenzia si concentrano sulle agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972). Per queste viene precisato che:

  • le fatture di acquisto in regime Iva “ordinario” (emesse dal fornitore con separata indicazione di imponibile + Iva) – per le quali si procede alla registrazione contabile e alla annotazione del registro Iva acquisti 74-ter per il totale del loro ammontare, senza separata indicazione di imponibile + Iva – vanno riportate nella comunicazione indicando nel campo “Natura” il codice “N5 – regime del margine”, così come già chiarito nell’ambito della circolare 1/E/2017;
  • analogamente agli autotrasportatori (per i quali la risoluzione 87/E/2017 ha specificato che, nel caso ci si avvalga della facoltà differire il termine di registrazione, le fatture sono oggetto di comunicazione in base alla “data di registrazione”), nella comunicazione dei dati delle fatture vanno riportati i documenti emessiin base alla data di annotazione sul registro IVA vendite”. Ciò in quanto per tali soggetti l’articolo 5 del D.M. 340/1999 consente di poter annotare nei registri Iva vendite le operazioni effettuate in ciascun giorno “entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche”;
  • per le fatture emesse in regime Iva articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972 intestate al cliente domiciliato presso l’agenzia viaggi intermediaria (articolo 4, comma 2 del D.M. 340/1999), nella comunicazione in esame vanno riportati “esattamente gli stessi dati indicati in fattura”; di conseguenza verrà riportato:
  • il dato del domicilio indicato in fattura (cioè il domicilio dell’agenzia viaggi) in quanto è data facoltà alle agenzie viaggi organizzatrici di non reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l’agenzia viaggi intermediaria;
  • l’identificativo fiscale (C.F. o Partita Iva) del cliente così come indicato nella fattura.

Ultimo chiarimento relativo alle agenzie di viaggio ha riguardato le fatture emesse dalle agenzie “organizzatrici” (tour operator) per conto delle agenzie viaggi “intermediarie” ai fini del riconoscimento delle provvigioni per prestazioni di intermediazione (articolo 74-ter, comma 8 del D.P.R. 633/1972). Si tratta, in particolare, di documenti che vengono annotati dall’agenzia “organizzatrice” sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti, e dall’agenzia “intermediaria” nel registro Iva vendite senza annotazione dell’imposta (che viene assolta dall’agenzia viaggi organizzatrice attraverso un meccanismo simile al reverse charge). In tale eventualità, chiarisce il Fisco:

  • le agenzie “organizzatrici” inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica “N6 – inversione contabile” indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica “N3 – non imponibile”, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili;
  • le agenzie “intermediarie” comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore), compilando i campi della sezione DTE (dati fatture emesse) e utilizzando la codifica “N6 – inversione contabile” (senza riportare l’imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica “N3 – non imponibile” ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Passando agli ulteriori aspetti oggetto di chiarimenti, le FAQ forniscono importanti indicazioni in caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera. Ai fini della comunicazione in esame, quindi, se la cessione/prestazione è resa:

  • ad un soggetto passivo Iva comunitario, i campi da valorizzare sono <IdPaese> e <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito l’identificativo del paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo gli estremi della partita IVA del soggetto;
  • ad un soggetto extracomunitario, i campi da valorizzare sono <IdPaese> e <IdCodice>: nel primo verrà inserito l’identificativo del paese extracomunitario (ad esempio US per Stati Uniti) e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone;
  • ad un soggetto privato Ue, occorrerà sempre valorizzare i campi <IdPaese> e <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito l’identificativo del Paese comunitario (ad esempio FR per Francia) e nel secondo campo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.

Infine, l’Agenzia fornisce indicazioni in merito ad una fattura ricevuta dalle Isole Canarie, ossia da “territori di Stati membri dell’UE che, ai fini IVA, non appartengono all’UE”. Per tale eventualità viene chiarito che l’operazione è assimilata ad un’importazione extra Ue e, pertanto, può essere rappresentata valorizzando l’elemento informativo <IdFiscaleIVA><IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA><IdCodice> con una sequenza di undici “9”, come indicato nella risoluzione 87/E/2017.

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