Assegni e clausola di non trasferibilità

Siamo ormai da tempo abituati all’emissione di soli assegni dotati della clausola di non trasferibilità e può sembrare strano che il Mef abbia pubblicato, nel corso del 2018, una guida per l’uso degli assegni privi di detta clausola, eppure così è. Trattasi della comunicazione datata 12 marzo 2018 che di seguito ripercorreremo.

Innanzi tutto lo stesso Ministero specifica cosa deve intendersi per assegno trasferibile. Trattasi di un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell’evasione fiscale.

Il Mef prosegue ammettendo che le banche, già dal 2008, non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità ma che tuttavia possono essere sopravvissuti nelle mani dei correntisti assegni “non regolari” che possono essere ancora utilizzati.

In tal caso, specifica il Mef, sarà necessario ad opera di chi usa l’assegno iscrivere di proprio pugno la clausola; tuttavia, se l’importo della dazione è inferiore a 1.000 euro l’assegno può circolare anche senza clausola, purché venga comunque indicato il nominativo del beneficiario.

Il Mef ammette anche che il sistema sanzionatorio previgente non è stato in grado di dissuadere dall’uso dell’assegno trasferibile. Di conseguenza, dal 4 luglio 2017 è in vigore un sistema sanzionatorio più pesante che prevede multe da 3.000 a 50.000 euro per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del beneficiario, salva l’applicabilità dell’istituto dell’oblazione per importi non eccedenti i 250.000 euro.

La nuova disciplina prevede inoltre la possibilità, per l’interessato, di chiedere la riduzione di un terzo: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad € 2.000.

Nonostante queste nuove previsioni, è stato tuttavia verificato che, in alcuni casi, le sanzioni (che comunque devono ritenersi elevate) possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per questo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione.

In ogni caso, conclude il Mef, posto che a seguito di apposita richiesta formulata per iscritto, la banca o le Poste Italiane possono rilasciare moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità, sarà possibile:

– utilizzare tali moduli di assegni esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario,
– utilizzare i moduli di assegni per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente previa apposizione, da parte del traente, all’atto di emissione dell’assegno, della dicitura “non trasferibile” e del nominativo del beneficiario.

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