Liquidazioni periodiche Iva: sanzioni e ravvedimento operoso

L’articolo 4, comma 2, del D.L. 193/2016 ha introdotto il “nuovo” articolo 21-bis del D.L. 78/2010 che, a decorrere dal 2017, prevede l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali).
Al fine di approfondire le peculiarità del nuovo obbligo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adepimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza nello specifico gli aspetti sanzionatori della comunicazione anche alla luce dei chiarimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E/2017.

L’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 punisce l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.

La sanzione è ridotta alla metà (ossia da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta” dei dati. 

Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare gli eventuali errori e/o omissioni, l’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 e le istruzioni al modello non dispongono alcunché. Sul punto è, di recente, intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 104/E/2017, ha precisato che la suddetta disciplina sanzionatoria ha natura “amministrativo-tributaria”, poiché la relativa norma di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 471/1997; ne consegue che, in assenza di una deroga espressa, alla stessa è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, trovano applicazione le regole “ordinarie” dell’istituto dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione.

Sarà, quindi, possibile godere della riduzione a:

  • 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
  • 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
  • 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
  • 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
  • 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione post

Si noti che, in base alle indicazioni della citata risoluzione, la riduzione da ravvedimento va applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione, in caso di omissione, o la trasmissione corretta, in caso di infedeltà/incompletezza, è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, a prescindere dal contestuale versamento della sanzione.

Inoltre, relativamente all’obbligo in esame, l’Agenzia osserva che lo stesso rappresenta un adempimento “propedeutico” a quello dichiarativo, ancorché diverso e autonomo.

Ciò detto, in termini operativi, fermo restando il versamento della sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, occorrerà verificare preliminarmente se la regolarizzazione sia intervenuta prima o dopo la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Difatti, qualora la regolarizzazione intervenga “prima” della presentazione della dichiarazione annuale Iva, resta necessario inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata. Diversamente, detto obbligo di invio della comunicazione periodica viene meno laddove la regolarizzazione intervenga:  

  1. “direttamente” con la dichiarazione annuale Iva;
  2. ovvero, successivamentealla sua presentazione.

In particolare, se con la dichiarazione annuale:

  • sono inviati/integrati/corretti i datiomessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione specifica” di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta;
  • le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale “integrativa”, versando sia la sanzione relativa alle violazioni da dichiarazione (articolo 5 del D.Lgs. 471/1997), riducibile mediante ravvedimento, nonché quella “specifica” (citato articolo 11, comma 2-ter), anch’essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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