Responsabilità del sindaco-revisore

Nel caso di collegio sindacale incaricato della revisione, le responsabilità previste per i due incarichi si sommano, oppure sono previste particolari regole?


Il collegio sindacale, sia nelle società per azioni sia nelle società a responsabilità limitata, può anche essere incaricato della revisione legale dei conti.

In tale contesto i suoi doveri non si limitano, quindi, al mero controllo di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (articolo 2403 cod. civ.) ma, vengono estesi anche al controllo contabile secondo il disposto del D. Lgs. 39/2010.

In siffatta ipotesi, tutti i componenti del collegio sindacale, siano essi membri effetti o siano essi membri supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Il tema della responsabilità dell’organo di controllo trova la sua disciplina nell’articolo 2407 cod. civ., il quale specifica che i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica”.

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