È possibile la produzione documentale oltre il termine indicato dalle Entrate?

Nel caso in cui il contribuente produca la documentazione richiesta nel diverso termine indicato all’Agenzia delle entrate, quest’ultima può negarne l’utilizzabilità in giudizio?


L’articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973, prevede che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Il successivo comma 5, poi, prevede che le cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, in sede contenziosa, le notizie, i dati, i documenti, i libri ed i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per “causa a lui non imputabile”.

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