È deducibile l’assegno di mantenimento pagato al coniuge non residente?

È considerato onere deducibile dall’Irpef anche l’assegno periodico corrisposto al coniuge non fiscalmente residente in Italia?


Come noto, l’articolo 10, comma 1, lettera c), Tuir dispone che dal reddito complessivo sono deducibili “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.

La deducibilità deve trovare indicazione nel rigo RP 22 del modello Redditi, dove viene individuato come onere deducibile anche l’importo relativo agli “Assegni periodici corrisposti al coniuge”.

Nel rigo RP22, infatti, si deve indicare, in colonna 1, il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici (in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione) e, in colonna 2, l’importo degli assegni periodici compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, corrisposti al coniuge,  in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

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