Svalutazione dello 0,5% deducibile anche per i crediti relativi a SAL in corso di esecuzione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3940 del 14 febbraio 2014 ha risolto positivamente per il contribuente una controversia con l’Amministrazione Finanziaria che si riferiva alla contestata inclusione nel montante assunto come riferimento per il calcolo della svalutazione crediti deducibile ai sensi dell’articolo 71 del Tuir, nei limiti dello 0,5% dell’ammontare complessivo dei crediti iscritti in bilancio, anche delle fatture emesse dall’appaltatore per i corrispettivi dovutigli da parte del committente in relazione a stati di avanzamento lavori dell’opera pluriennale in corso di esecuzione.

In particolare, dalla sentenza della Suprema Corte si trae che l’impresa aveva contabilizzato le fatture emesse a fronte dei Sal fra gli “acconti” su opere in corso di esecuzione, ed i corrispondenti importi erano poi confluiti nel bilancio d’esercizio dell’impresa fra le rimanenze di fine anno rappresentative del valore delle opere pluriennali in corso di esecuzione; la contropartita patrimoniale era rappresentata da debiti per anticipi da clienti, mentre il corrispondente importo aveva concorso a formare il reddito d’esercizio in quanto incluso nella variazione delle rimanenze per opere in corso di esecuzione a fine esercizio.

La contestazione eccepita dall’Amministrazione Finanziaria, la quale era stata confermata nel giudizio di appello in Commissione Tributaria Regionale, muoveva dal presupposto formale riferito al fatto che gli importi in discussione non risultavano formalmente esposti nei crediti di fine esercizio, bensì qualificati come acconti e quindi confluiti in bilancio nel valore delle rimanenze. Ne traeva quindi ragione per sostenere l’esclusione del loro computo dalla formazione della base su cui applicare lo 0,5% ai fini della determinazione della porzione di svalutazione crediti fiscalmente deducibile ai sensi dell’articolo 71 del Tuir.

La Cassazione ha invece sottolineato che il requisito richiesto per l’accesso all’istituto della svalutazione crediti fiscalmente consentita si basa di una “nozione sostanziale di crediti”, la quale può quindi prescindere dalla modalità di contabilizzazione scelta dalla società; ciò in quanto, come è stato verificato nel caso in esame, si trattava pur sempre di importi che avevano concorso come componenti positivi alla formazione del reddito imponibile dell’esercizio, fatturati e seppure senza alti margini di incertezza – in quanto, come aveva eccepito la stessa Amministrazione, non erano emerse contestazioni da parte del committente – avevano pacificamente la natura di crediti commerciali.

Con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, evidenza la Suprema Corte, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti sono deducibili ai sensi dell’articolo 71 del Tuir; la ratio di questa norma è quella di escludere la deducibilità per i soli crediti che sono coperti da garanzia assicurativa, in quanto essi sono tutelati contro il rischio dell’insolvenza. Non è invece coerente con tale ratio della norma anche l’esclusione dei crediti per i quali il rischio di insolvenza rimane a carico esclusivo del loro titolare.

 

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