Soggetti Irpef: deducibilità degli interessi passivi

La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef è disciplinata dall’articolo 61 Tuir.

Innanzitutto, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della norma, la circolare AdE 19/E/2009 ha precisato che la stessa si applica ai soggetti Irpef che producono reddito di impresa, sia in contabilità ordinaria che semplificata, e quindi a:

  • imprese individuali;
  • imprese familiari;
  • imprese coniugali;
  • società in nome collettivo e società ad esse equiparate;
  • società in accomandita semplice.

Inoltre, in base a quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, Tuir, l’articolo 61 si applica anche agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, limitatamente all’attività commerciale svolta.

Per quanto concerne il contenuto dell’articolo 61 Tuir, la norma prevede che “gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”.

Sono pertanto previste due tipologie di limitazione alla deducibilità.

Gli interessi passivi devono essere innanzitutto inerenti; devono quindi essere ritenuti indeducibili gli interessi passivi che non afferiscono all’esercizio dell’impresa.

Gli interessi passivi inerenti sono poi, in presenza di proventi esenti, deducibili in ciascun periodo di imposta sulla base del pro rata generale di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir, ovvero in misura pari al rapporto tra l’ammontare di ricavi che concorrono a formare il reddito, e quindi imponibili, o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare di ricavi imponibili o esclusi più i ricavi esenti, ovvero i ricavi complessivi.

Ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa  o che non vi concorrono in quanto esclusi = % di deducibilità interessi passivi
Ricavi e proventi complessivi

Quindi se il soggetto Irpef ha conseguito nel periodo di imposta ricavi esenti, quali ad esempio la quota di plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in regime pex che risulta non tassabile, dovrà calcolare il pro rata di deducibilità sopra indicato.

Non dovrà farlo se ha conseguito solo ricavi imponibili e ricavi esclusi, quali la quota di dividendi incassati esclusa da tassazione.

Ipotizzando pertanto una società in nome collettivo che nel 2017 ha maturato interessi passivi per 5.000 €, di cui inerenti 4.000 €, e presenta ricavi imponibili per 25.000 €, esclusi per 1.000 € ed esenti per 3.000 €, gli interessi passivi deducibili si determinano applicando la percentuale di deducibilità dell’89,66% (26.000/29.000) all’ammontare degli interessi passivi inerenti.

Gli interessi passivi indeducibili ammontano pertanto a 1.414 €.

In sede di compilazione del modello Redditi SP 2018 il relativo importo andrà indicato nel quadro RF, rigo RF 15, come sotto riportato:

23A rigo RF15 va infatti riportato:

  • in colonna 1: l’ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’articolo 61 Tuir, secondo il pro rata generale;
  • in colonna 2: l’ammontare di cui a colonna 1 e gli altri interessi passivi indeducibili (interessi non inerenti, interessi di mora non corrisposti, interessi dell’1% rela­tivi all’Iva liquidata trimestralmente, ecc.).

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