È reddito d’impresa quello prodotto dalle società tra avvocati

Con risoluzione AdE 35/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha posto lumi sulla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ex articolo 4-bis L. 247/2012, statuendo che “l’esercizio della professione forense in forma societaria, in assenza di una specifica disposizione di carattere fiscale, costituisce attività d’impresa.”

Tale intervento è stato sollecitato in considerazione della situazione di incertezza venutasi a creare in seguito alla risoluzione AdE 118/E/2003, secondo cui le società tra avvocati costituite ex articolo 16 D.Lgs. 96/2001 producono reddito di lavoro autonomo, e alla successiva istituzione delle società tra professionisti, disciplinate dall’articolo 10 L. 183/2011.

Tra gli interventi legislativi suesposti, il primo, infatti, istituiva una peculiare tipologia di società tra professionisti, costituita integralmente da avvocati e soggetta ad un’autonoma disciplina, integrata dal rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, per i soli fini civilistici e per regolare il funzionamento del modello organizzativo.

Per quanto atteneva, invece, ai profili fiscali, si era più volte esaltato il carattere professionale e personale dell’attività svolta, aprendo dunque alla soluzione interpretativa della produzione di reddito da lavoro autonomo.

Anche da questo punto di vista, il richiamo alla disciplina delle società in nome collettivo non consentiva alle società di avvocati di essere annoverate come enti commerciali.

Con riferimento alle società tra professionisti disciplinate dall’articolo 10 L. 183/2011, invece, si era sostenuto che il reddito da esse prodotto doveva considerarsi reddito d’impresa, in quanto rilevante ai fini della tassazione non era l’esercizio dell’attività professionale, ma la veste societaria scelta dai soci.

Le società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis L. 247/2012, oggetto del documento di prassi in rassegna, si discostano, al contrario, dai precedenti modelli societari, in quanto è previsto che la professione forense possa essere prestata mediante società di persone, di capitali e cooperative iscritte in una sezione speciale dell’albo detenuto dall’ordine della circoscrizione in cui ha sede la società ad esse dedicata, purché ricorrano i seguenti requisiti:

  • i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo;
  • l’organo di gestione deve essere composto per più della metà da soci avvocati;
  • i membri dell’organo di gestione devono appartenere alla compagine societaria.

Infine, esse sono costituite secondo i modelli societari tipici, di cui ai titoli V e VI del codice civile, e pertanto sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto.

Quindi, ferma restando la personalità della prestazione professionale del singolo avvocato, attesa l’inesistenza di una norma ad hoc, l’esercizio della professione forense in forma associativa costituisce attività di impresa.

Questo è avvalorato, oltretutto, dalla nota 19 dicembre 2017, n. 43619 emessa dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, secondo cui l’elemento soggettivo della tipologia societaria prevale su quello oggettivo della prestazione professionale.

Sulla base di quanto precede, si può affermare che le società tra avvocati costituite in forma di società di persone, di capitali o cooperative producono reddito d’impresa, di cui agli articoli 6 e 81 D.P.R. 917/1986, da determinarsi in base alla forma societaria selezionata.

In definitiva, le società di capitali costituite per l’esercizio dell’attività di avvocato saranno soggette ad Ires, per il reddito prodotto, e ad Irap, per il valore della produzione, da calcolarsi attraverso il metodo da bilancio; mentre il reddito d’impresa prodotto da società di persone, e imputato per trasparenza ai soci, sarà soggetto ad Irpef, oltre che ad Irap.

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