Il principio di inerenza alla luce della recente giurisprudenza

La sentenza della Corte di Cassazione n. 14579/2018 affronta il tema molto dibattuto della deducibilità dei costi per servizi resi da una società – nel caso di specie, si tratta di imprese operanti nel settore turistico alberghiero – appartenente allo stesso gruppo e residente all’estero, per i quali l’Agenzia delle Entrate aveva eccepito il difetto di inerenza.

La sentenza in commento è altresì interessante perché è fra le prime ad essere pronunciate dopo che la Corte di Cassazione, con le due ordinanze n. 450/2018 e n. 3170/2018 ha compiuto un importante cambiamento interpretativo ed applicativo del principio di inerenza delle spese; in particolare, uno dei passaggi più rilevanti di tali arresti è quello in cui la Suprema Corte afferma che non assume rilevanza, ai fini del giudizio di inerenza, la congruità della spese, in quanto l’inerenza è un connotato qualitativo e non quantitativo.

Ebbene, nella recente sentenza qui in commento, ragionando in merito al caso delle c.d. spese di regia, la Cassazione osserva come l’impostazione recentemente indicata dai Giudici della Suprema Corte è in realtà assai meno lontana dalla tradizionale interpretazione rispetto a quanto potrebbe apparire.

In modo particolare, si afferma che se da una parte si deve abbandonare l’idea che “vantaggiosità e congruità del costo” siano requisiti per l’inerenza dello stesso – un elemento questo, comunque, tutt’altro che irrilevante – ciò non significa che questi due fattori siano del tutto esclusi dal giudizio di inerenza e quindi dalla verifica della deducibilità delle spese.

Viene perciò fatto riferimento a più generali “buone regole di amministrazione dell’attività di impresa”, che si pongono in contrasto rispetto al sostenimento spese “svantaggiose, incongrue e sproporzionate”; si tratta però, sottolinea la Cassazione, di un giudizio che deve essere compiuto in modo “prognostico a monte, e non in rapporto all’esito, dovendosi altrimenti negare il rischio di impresa”.

Ecco allora che i criteri della congruità delle spese e del vantaggio recato dal loro sostenimento non spariscono, ma semmai divengono indici potenzialmente rivelativi di mancanza di inerenza, seppure non possano identificarsi con essa.

Sulla scorta di questi principi, i Giudici hanno quindi riconosciuto nel caso di spese la deducibilità delle spese sostenute dalla società italiana; i servizi prestati dalla consociata estera afferivano il marketing, la pubblicità, la promozione, lo sviluppo e la comunicazione. La contestazione eccepita dall’Amministrazione, da quanto pare evincersi dal testo della sentenza, insisteva sulla presunta genericità descrittiva dei documenti emessi a fronte del sostenimento di tali spese.

I Giudici hanno invece riconosciuto incontestabile il riferimento al contratto di commercializzazione intercorrente fra le parti, dando rilevanza alla connessione esistente fra la tipologia di attività svolta – come detto, turistico alberghiera – e la necessità di un’azione concertata per le imprese appartenenti alla medesima catena con riferimento proprio alla tipologia dei servizi contrattualmente previsti. In questo senso, viene dato risalto al concetto “qualitativo” di inerenza delle spese, nel contesto della “buona amministrazione” del gestore dell’impresa.

Infine, la Corte evidenzia come il contribuente avesse assolto all’onere probatorio incombente sul medesimo, mediante la produzione di idonea documentazione a supporto delle attività svolte quali campagne promozionali sul brand, attivazione di sistemi di prenotazione comuni, ecc.

Ha perciò concluso per la conferma della inerenza delle spese in oggetto, fornendo una prima pratica applicazione – peraltro ad un caso piuttosto controverso nella pratica professionale – della chiave interpretativa del principio di inerenza frutto dell’evoluzione giurisprudenziale più recente.

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