Possibile l’esclusione da Irap anche per gli studi associati

È esclusa l’applicazione dell’Irap nei confronti di uno studio associato se viene provato che i singoli professionisti hanno concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale: questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13129, depositata ieri, 27 aprile, ed assume oggi ancora più rilievo soprattutto alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, che hanno interessato la disciplina Irap e che continuano a prevedere l’imposizione in capo agli studi associati, pur essendo ormai esclusi da Irap imprenditori individuali e professionisti.

Un’associazione professionale tra avvocati proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’Irap versata dal 2005 al 2008.

La ricorrente risultava vittoriosa sia in primo che in secondo grado e l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione; i Supremi giudici, tuttavia, hanno confermato le tesi prospettate dalla contribuente.

Giova innanzitutto ricordare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano già da tempo precisato che “l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività” (Cassazione, SS.UU., 7371/2016).

Pur essendo questo principio applicabile anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche, non può essere ignorato il fatto che resta comunque salva la facoltà, per il contribuente, di fornire prova contraria.

L’eventuale esclusione da Irap delle associazioni professionali e degli studi associati è infatti subordinata alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata; “in altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito” (Cassazione, n. 30873/2019).

Nel caso in esame, pertanto, come correttamente aveva rilevato la CTR, risultava non dovuta l’Irap, avendo lo studio legale documentalmente provato come il reddito prodotto dall’associazione professionale fosse di esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati, essendo il reddito generato unicamente dal lavoro personale di questi.

Irrilevante è risultata inoltre la circostanza che il medesimo studio legale fosse risultato soccombente in un precedente giudizio dinanzi alla stessa Corte di Cassazione, essendo lo stesso riferito ad annualità diverse da quelle in esame; pur non essendo le modalità di svolgimento dell’attività variate nel corso del tempo, i professionisti sono infatti riusciti a dimostrare, nell’ambito di quest’ultimo giudizio, il concreto esercizio in modo autonomo e non associato dell’attività professionale, escludendo quindi l’applicabilità dell’Irap.

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