Plusvalenze fiscalmente irrilevanti per i contribuenti forfettari

Nella gestione di un contribuente che applica il regime forfettario le plusvalenze e le minusvalenze realizzate durante la permanenza nel regime non assumono alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito, anche se riferite a cespiti acquisiti prima dell’ingresso nel regime.

Con la circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto su tutti gli aspetti connessi alla gestione dei contribuenti che applicano il regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014 a partire dal 2015 e successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

La determinazione del reddito nel regime forfettario non avviene in modo analitico per differenza tra proventi e costi sostenuti (come ad esempio avviene per i contribuenti che adottano il regime di vantaggio di cui al D.L. 98/2011), bensì applicando una percentuale forfettaria a titolo di abbattimento dei costi, variabile in funzione dell’attività svolta e individuata in base al codice attività.

Tale modalità di determinazione del reddito comporta tra le altre cose l’irrilevanza delle componenti straordinarie di reddito, quali le plusvalenze e minusvalenze nonché le sopravvenienze attive e passive.

Sul punto, è possibile individuare le seguenti casistiche.

In primo luogo, per i cespiti acquisiti prima dell’ingresso nel regime forfettario e rivenduti durante l’applicazione del predetto regime, la circolare AdE 10/E/2016 prevede l’irrilevanza della plusvalenza o minusvalenza realizzata.

Risulta evidente che tale precisazione costituisce un’importante agevolazione soprattutto per quei beni completamente ammortizzati prima dell’ingresso nel regime forfettario, per i quali si realizza una completa detassazione del componente straordinario di reddito che altrimenti sarebbe stato imponibile.

In secondo luogo, anche per i cespiti acquisti e rivenduti nei periodi d’imposta in cui è applicato il regime forfettario non assumono alcun rilievo plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione.

Infine, per quanto riguarda i cespiti acquisiti durante l’applicazione del regime forfettario e ceduti successivamente all’uscita dal regime forfettario la plusvalenza o la minusvalenza torna ad essere rilevante in quanto realizzata in un periodo d’imposta in cui è applicato il regime ordinario.

A tale proposito, la circolare AdE 10/E/2016 precisa che, per la determinazione del componente straordinario, al corrispettivo pattuito si deve contrapporre il costo sostenuto per l’acquisto del bene durante l’applicazione del regime forfettario.

I chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria assumono quindi particolare rilievo e si differenziano rispetto a quanto precisato in passato per coloro che applicano il regime dei minimi, per i quali i cespiti acquisiti in applicazione del regime di vantaggio sono spesati per intero nel corso dell’esercizio in cui avviene il pagamento con conseguente piena rilevanza della plusvalenza realizzata pari all’intero prezzo di vendita, a prescindere se la vendita del bene strumentale avvenga durante l’applicazione del regime di vantaggio o successivamente all’uscita dallo stesso.

La circolare AdE 10/E/2016 ha precisato che l’adozione nel 2014 o nel 2015 del regime dei minimi non preclude il passaggio dal 2016 nel regime forfettario, con possibilità di applicazione dell’imposta sostituiva del 5% in presenza dei requisiti “start-up” per gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

Ciò comporta che per i cespiti acquisiti durante l’applicazione del regime dei minimi (dedotti per intero) e alienati in un periodo d’imposta in cui è applicato il regime forfettario le plusvalenze o le minusvalenze non dovrebbero assumere alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito forfettario. Sul punto, infatti, la circolare AdE 10/E/2016 recita “che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario”.

Con riferimento a tali periodi precedenti l’adozione del regime forfetario, l’Agenzia correttamente non fornisce alcuna distinzione tra regime ordinario o regime di vantaggio, ragion per cui si deve addivenire alle medesime conclusioni già indicate in precedenza, ossia l’irrilevanza assoluta del componente reddituale.

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