Per l’autonoma organizzazione il lavoro dipendente deve essere non occasionale

Nella giornata di ieri è stata depositata una nuova sentenza, la n.4111 del 20 febbraio 2014, della Corte di Cassazione in materia di debenza dell’Irap da parte di un lavoratore autonomo.

La controversia tra amministrazione finanziaria e contribuente era sorta in relazione al rimborso dell’Irap da quest’ultimo richiesto in relazione ai periodi d’imposta 2004, 2005 e 2006.

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-diniego dell’ufficio ottenendo soddisfazione in primo grado, ma successivamente la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo sussistente nel caso di specie l’autonoma organizzazione e di conseguenza dovuta l’imposta regionale.

L’elemento dirimente, nell’analisi dei giudici di secondo grado, era rappresentato dal fatto che l’Agenzia aveva dimostrato il sostenimento di spese per lavoro dipendente da parte del lavoratore autonomo.

La sentenza impugnata per Cassazione era basata quindi sull’assunto che “l’esborso per lavoro dipendente, di per sé, fosse condizione sufficiente per integrare il presupposto impositivo”.

La Suprema Corte evidenzia innanzitutto come la valutazione circa l’esistenza del requisito della autonoma organizzazione, presupposto per la soggettività passiva ai fini Irap, spetta al giudice di merito ed è insindacabile, se congruamente motivato, in sede di legittimità.

Sulla base della copiosa (anche se non sempre convergente) giurisprudenza della Cassazione, il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

  • sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
  • si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Secondo la lettura fattane dai giudici della Suprema Corte, la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, è da cassare in quanto incentrata sul principio, errato, che il sostenimento di spese per lavoro dipendente sia sufficiente per integrare, sempre e comunque, il presupposto impositivo.

In realtà così non è, ma soltanto il lavoro dipendente non occasionale, ossia strutturalmente inserito nell’organizzazione del professionista, può assumere tale rilievo e determinare l’obbligo di assolvimento dell’imposta.

La pronuncia in questione rappresenta quindi un ulteriore importante tassello nella (faticosa) ricostruzione delle situazioni nelle quali è ravvisabile il requisito della autonoma organizzazione ed è di conseguenza dovuta l’Irap.

Inutile dire che un intervento normativo, che sembrava prossimo e del quale si sono, ahimé, perse le tracce, sarebbe assolutamente auspicabile per evitare questo stillicidio di pronunce che stanno “intasando” la giustizia tributaria di ogni ordine e grado.

 

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