Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: disciplina fiscale

Nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate alla fine del mese di maggio arriva la conferma dell’irrilevanza fiscale degli aggiornamenti di stima operati nel bilancio in chiusura per fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

La conclusione era intuibile e già sul tema chi scrive si era espresso all’indomani della pubblicazione della newsletter riguardante il principio contabile Oic29 (“Fatti dopo la chiusura dell’esercizio: implicazioni fiscali”): se per l’Organismo Italiano di Contabilità il fatto di tener conto di un evento intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio (ai sensi del paragrafo 4 dell’Oic 29) si deve tradurre esclusivamente in un aggiornamento della stima ma non in una riqualificazione del componente, la necessaria conseguenza è che tale aggiornamento continui ad essere qualificato come accantonamento, quindi fiscalmente irrilevante.

La posizione dell’Oic

L’esempio rappresentato nella newsletter riguarda il classico caso di esito del contenzioso nei primi mesi dell’anno successivo quello oggetto di bilancio. Secondo l’Oic tale evento richiede esclusivamente la necessità di aggiornare la stima senza però procedere ad una riclassificazione della passività: quindi l’importo accantonato deve essere adeguato, ma la certezza sopravvenuta non può portare a riqualificare il fondo come debito.

Come era stato segnalato, la posizione espressa dall’Oic risultava di significativo rilievo ai fini fiscali: pur essendo noto l’esito della causa, le passività mantenevano la qualificazione di accantonamento, con conseguente indeducibilità ai sensi dell’articolo 107, comma 4, Tuir.

Tale previsione stabilisce infatti che gli accantonamenti ai fondi diversi da quelli espressamente previsti (e i rischi afferenti il contenzioso legale non è tra questi) non risultano deducibili, con la conseguenza che il corrispondente onere potrà essere dedotto solo nel momento in cui si manifesterà con certezza la passività.

Il chiarimento dell’Agenzia

In merito alla questione esaminata, richiamando le conclusioni dell’Oic, l’Agenzia osserva come un onere divenuto “certo” successivamente alla chiusura dell’esercizio “x” deve essere portato in deduzione dal reddito dell’esercizio “x+1”.

Se il contenzioso legale viene a soluzione nel marzo 2018, la stima deve essere aggiornata nel bilancio in chiusura del periodo precedente, ma occorre considerare la passività come fondo.

Pertanto, non sarà possibile computare alcuna deduzione nel 2017. Solo nel 2018, manifestatosi l’evento, sarà possibile

  • riallocare la passività dal gruppo dei fondi a quello dei debiti (essendo divenuto l’accantonamento un costo certo),
  • computare una variazione in diminuzione per l’onere di cui si acquisisce certezza a seguito dell’esito del contenzioso.

Vengono portati all’attenzione dell’Agenzia due casi concreti:

  • contenzioso con un ex dipendente in corso al 31 dicembre 2017, il cui onere che viene definito a seguito di sentenza o transazione nel mese di marzo 2018, e conseguentemente iscritto nei fondi del bilancio 2017 per l’esatto importo pagato (Oic 29),
  • accantonamento per il rinnovo di contratti collettivi di lavoro, chiusi nei primi mesi del 2018, che prevedono un’integrazione delle retribuzioni del 2017 e che vengono iscritti, per l’esatto ammontare pagato, nei fondi del bilancio 2017.

Il dubbio avanzato riguardava la possibilità di ammettere in deduzione già nel 2017 i maggiori oneri rilevati nel bilancio in chiusura, ma la cui conoscibilità si ha a seguito di fatti intervenuti nell’anno successivo.

L’Agenzia ha precisato che sia l’onere derivante dalla sentenza o transazione con l’ex dipendente intervenuta a marzo 2018, sia l’onere per l’integrazione delle retribuzioni chiuse nei primi mesi del 2018 sono deducibili nel periodo di imposta 2018.

L’ovvia conseguenza operativa è che nel modello redditi 2018, relativo al periodo di imposta 2017, sarà necessario operare le opportune variazioni in aumento per sterilizzare l’importo degli accantonamenti imputati a conto economico.

La deduzione è quindi rinviata all’anno nel quale viene acquisita la certezza dell’onere.

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