Esternalizzazione di servizi e inerenza dei costi

La Corte di Cassazione (sentenza n. 16730 del 18 giugno 2015) ha affrontato l’interessante caso riferito alla inerenza dei costi sostenuti da una società per l’impiego di beni strumentali concessi in comodato d’uso ad un’altra impresa alla quale la medesima comodante aveva altresì affidato la prestazione di alcuni servizi in forza di un processo di parziale esternalizzazione di alcune attività.

Il fenomeno del cd. outsourcing è assai frequente in particolare modo nell’ambito dei processi di riorganizzazione aziendale, essendo volto a ottimizzare la flessibilità della struttura aziendale, riducendo i costi fissi e quindi aumentando la sua capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. In concreto, ciò si traduce spesso nell’affidamento a imprese esterne di alcune fasi dell’attività aziendale che, un tempo, venivano invece svolte internamente. Questo processo può talvolta porre anche alcune questioni di carattere fiscale, come è avvenuto nel caso giunto sino al giudizio della Suprema Corte il quale ci offre alcuni interessanti spunti di riflessione in merito ad un principio, quello della “inerenza”, regolato dall’articolo 109, comma 5, del Tuir, ma da sempre piuttosto controverso nella sua applicazione pratica.

Dal testo della sentenza della Suprema Corte si trae che la fattispecie riguarda una società di produzione di carni la quale aveva esternalizzato l’attività di distribuzione dei prodotti ad un’impresa terza; nell’ambito di questa organizzazione, era stato concesso in comodato d’uso a favore di detta impresa il parco automezzi di proprietà destinato ad essere impiegato esclusivamente per la distribuzione delle carni della società comodante.

Detta società, quindi, aveva proseguito a sostenere, contabilizzare e dedurre i costi degli automezzi di proprietà, benché utilizzati in forza del comodato d’uso dalla impresa comodataria, costituiti a titolo esemplificativo dagli ammortamenti, dalle spese di impiego (carburanti, pedaggi, ecc.), dalle spese di manutenzione, eccetera.

L’Ufficio delle entrate aveva invece contestato per la comodante la deducibilità di tali costi asserendo l’assenza del presupposto di inerenza ex articolo 109, comma 5, del Tuir; secondo l’Ufficio, infatti, gli automezzi sarebbero stati strumentali rispetto all’attività dell’impresa trasportatrice che li impiegava, e non per la comodante.

Di diverso avviso, invece, la CTR della Campania ed infine la Cassazione nella sentenza in commento.

Richiamando altri propri precedenti arresti giurisprudenziali (sent. n.1389/2011; sent. n.1465/2009), la Suprema Corte ribadisce che l’inerenza dei costi è da ritenersi sussistente quando si tratta di acquisti di beni o servizi che “concorrono alla realizzazione del programma economico dell’impresa”. L’inerenza, quindi, esiste per tutte le spese che sono anche solo potenzialmente correlate alla attività che determina la produzione dei ricavi.

Nel caso in questione, era dimostrato che gli automezzi venivano impiegati esclusivamente nella distribuzione delle carni della ditta comodante, nel cui interesse veniva quindi svolta questa attività distributiva. Quindi, nessun dubbio poteva sussistere riguardo al fatto che le spese fossero inserite nel programma economico dell’impresa con l’effetto di ritenerle pertanto del tutto deducibili.

La Suprema Corte ha quindi espresso un importante principio di diritto, affermando che in presenza di una esternalizzazione ad un’impresa terza dell’attività distributiva di prodotti, i costi sostenuti per carburanti, manutenzioni, ammortamenti, pedaggi, eccetera, per i veicoli di proprietà della società comodante, sono deducibili in quanto si tratta di spese riferite ad un’esclusiva attività di distribuzione che si inseriscono nel programma economico della contribuente, quindi del tutto inerenti rispetto alla sua attività produttiva.

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