Deducibilità delle spese di manutenzione secondo “derivazione” contabile

L’esatta imputazione a bilancio di un componente reddituale spiega effetti non solo sul piano civilistico, ma anche in ambito fiscale. Conseguentemente, è illegittimo il disconoscimento della deducibilità di un costo relativo alla manutenzione di un bene strumentale laddove lo stesso sia stato correttamente iscritto in bilancio come costo di esercizio e non, come invece sostenuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, come costo pluriennale.

Questo il contenuto dell’arresto giurisprudenziale della Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 8511 del 27 marzo 2017, il quale si allinea peraltro al principio già affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7885 del 2016.

In quest’ultima sentenza, la Cassazione aveva affrontato il caso di una spesa sostenuta da una società per il rifacimento del tetto dello stabilimento e per la manutenzione di uno stampo; la società aveva trattato tali spese come costi di periodo, e quindi non le aveva capitalizzate ad incremento del valore dei cespiti a cui si riferivano. L’Amministrazione finanziaria aveva invece eccepito la natura incrementativa delle spese sostenute e quindi la loro presunta natura pluriennale, contro la deduzione in un’unica soluzione nell’esercizio del loro sostenimento, che era derivata dal comportamento tenuto dalla società.

La Cassazione ha invece ribadito la facoltà del redattore del bilancio di decidere riguardo alla imputazione delle spese di manutenzione, alla luce delle prescrizioni contenute nel principio contabile OIC 16, se trattarle alla stregua di manutenzioni “ordinarie”, aventi quindi un contenuto conservativo del cespite a cui afferiscono, ovvero alla stregua di manutenzioni “straordinarie”, aventi un contenuto incrementativo in grado di produrre un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza del cespite, o tale da prolungarne la vita utile.

La scelta compiuta dal redattore del bilancio, avuto riguardo alla corretta qualificazione delle spese, classificazione contabile e relativa imputazione temporale, non può quindi essere disconosciuta in sede fiscale.

La sentenza in commento si incardina in un filone di arresti giurisprudenziali interessanti, fra cui una menzione particolare la merita anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 382 del 2016 relativa ad un caso di spese di manutenzione straordinarie sostenute su di un bene di terzi condotto in locazione, che la società aveva capitalizzato per ammortizzarle poi lungo la durata del contratto sottostante. Nel misurare il periodo di ammortamento, la società non aveva tenuto conto del possibile rinnovo del contratto di locazione, e tale comportamento era stato contestato dall’Amministrazione finanziaria.

I Giudici della Suprema Corte hanno invece riconosciuto che i costi di manutenzione straordinaria su immobili condotti in locazione devono essere dedotti sulla base della durata della locazione, anche non tenendo conto del periodo di rinnovo, atteso che l’estensione a tale periodo non deve ritenersi automatica, “rientrando nella discrezionalità tecnica del contribuente, da ponderare in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle opere afferenti i costi in oggetto”.

L’evoluzione giurisprudenziale recente, quindi, se associata anche alla nuova disciplina della “derivazione rafforzata” della determinazione del reddito d’impresa applicabile ai soggetti OIC Adopter, conferma la piena rilevanza fiscale delle scelte compiute in bilancio con riguardo al trattamento delle spese di manutenzione.

 

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