Contabilità ordinaria vincolante per tre anni (ma non nel 2018)

Anche il passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata vincola per tre anni: è questo uno degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum 2018.

Iniziamo partendo dal dubbio, per meglio comprendere l’importanza del recentissimo chiarimento.

Fino al 31.12.2016, l’opzione per la contabilità ordinaria era vincolante per un anno.

Sebbene, infatti, l’articolo 18 D.P.R. 600/1973 prevedesse un vincolo triennale, l’articolo 3 D.P.R. 442/1997, successivo nel tempo, stabiliva, e continua a stabilire, che la scelta dei regimi contabili vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un anno (distinguendo quindi la scelta del regime contabile dall’opzione per i regimi di determinazione dell’imposta, con riferimento ai quali trova invece applicazione il vincolo triennale).

L’abrogazione del vincolo triennale di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973 era stata quindi tra l’altro ribadita anche dalla C.M. 209/1998 (“Si chiarisce, a tale riguardo, che devono ritenersi superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità ordinaria per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni”).

Con l’articolo 1, comma 22, L. 232/2016 il legislatore, nel riformare la disciplina in materia di contabilità semplificata e nel modificare l’articolo 18 D.P.R. 600/1973, ha però nuovamente riproposto il precedente vincolo triennale.

Pertanto, piuttosto che adeguarsi alla successiva disposizione di legge (articolo 3 D.P.R. 442/1997) la nuova formulazione dell’articolo 18 D.P.R. 600/1973 continua oggi a richiamare i precedenti vincoli temporali stabilendo che “il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi”.

I primi commentatori, nell’evidenziare questa mancata modifica, l’avevano ricondotta ad una mera “svista” del legislatore, continuando a ritenere comunque applicabile l’articolo 3 D.P.R. 442/1997 (con applicazione, quindi, del vincolo annuale).

A sgombrare il campo da ogni dubbio era però intervenuta la circolare AdE 11/E/2017, con la quale era stato chiarito che il passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello ordinario vincola il contribuente per almeno un triennio, come espressamente disciplinato dal riformato (sebbene, sul punto, invariato) articolo 18 D.P.R. 600/1973.

Invero, tale contrasto tra le due richiamate norme di legge (articolo 18 D.P.R. 600/1973 e articolo 3 D.P.R. 442/1997), ad oggi, non dovrebbe ritenersi più sussistente, in quanto il passaggio dal regime ordinario a quello semplificato non potrebbe comunque essere considerato un mero cambiamento di regime contabile, poiché incide direttamente sui criteri di determinazione del reddito.

Ed infatti, l’Agenzia delle Entrate, sollecitata dalla stampa specializzata, ha ritenuto opportuno tornare nuovamente sul punto, rilevando che lo stesso vincolo triennale trova applicazione anche nell’opposto caso in cui il contribuente in contabilità ordinaria, sussistendone i presupposti, decida di applicare il regime semplificato di cassa.

Al di là dei nuovi chiarimenti, si reputa tuttavia opportuno ricordare come, con la stessa circolare AdE 11/E/2017 sia stato chiarito che, in considerazione delle significative modifiche apportare al regime di contabilità semplificata, non soltanto i contribuenti che avevano optato nel 2016 per il regime di contabilità ordinaria hanno potuto, dal 1° gennaio 2017 revocare la scelta e accedere al regime di contabilità semplificata, ma, altresì, coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato.

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