Conferimenti di partecipazioni qualificate estesi anche alle conferitarie non unipersonali

Il D.Lgs. 192/2024, attuativo della legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023), ha apportato significative migliorie alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato, di cui agli articoli 175 e 177, commi 2 e 2-bis, Tuir. Prima di entrare nel merito di una delle modifiche più interessanti inserite nell’articolo 177, comma 2-bis, è opportuno ricordare che le citate disposizioni normative costituiscono una deroga all’ordinario regime di realizzo del conferimento di partecipazioni in base al valore normale della partecipazione conferita, determinato secondo le regole previste dall’articolo 9, Tuir.

Secondo tale norma, poiché il conferimento è assimilato alla cessione a titolo oneroso, la plusvalenza è determinata in base alla differenza tra valore normale della partecipazione conferita e costo fiscale della stessa. Tuttavia, come anticipato, nell’ambito delle disposizioni di cui agli articoli 175 e 177, commi 2 e 2-bis, Tuir, vi è la possibilità di “controllare” la plusvalenza fino ad azzerarla, in quanto la stessa dipende dal valore di iscrizione della partecipazione in capo al conferente (se impresa) e dall’incremento del patrimonio netto della conferitaria (e dal corrispondente valore di iscrizione della partecipazione).

Focalizzando l’attenzione sulle disposizioni contenute nell’articolo 177, comma 2-bis, Tuir, si ricorda che tale norma consente di applicare il regime di realizzo controllato anche al conferimento di partecipazioni a seguito del quale la conferitaria non acquisisce il controllo della società scambiata. Tuttavia, affinché tale regime si renda applicabile, fino al 30 dicembre 2024 (le novità hanno effetto dai conferimenti eseguiti dal 31 dicembre 2024), erano necessarie entrambe le seguenti condizioni:

  • il conferimento doveva avere ad oggetto una partecipazione qualificata (più del 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o più del 25% del capitale sociale);
  • la società conferitaria doveva essere interamente posseduta dal soggetto conferente.

Mentre per la prima della due condizioni il D.Lgs. 192/2024 non ha inserito alcuna modifica, in merito alle caratteristiche della società conferitaria è ora previsto che il regime del realizzo controllato possa applicarsi anche quando il conferimento venga effettuato da una persona fisica in una società, esistente o di nuova costituzione, posseduta anche da altri soggetti, purché siano familiari del conferente, intendendosi per tali i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (articolo 5, comma 5, Tuir).

Pertanto, per i conferimenti di partecipazioni eseguiti a partire dal 31 dicembre 2024, è necessario distinguere tra quelli eseguiti da soggetti in regime d’impresa, per i quali resta ferma la necessità che la conferitaria sia interamente posseduta dal soggetto conferente, e quelli posti in essere da persone fisiche per i quali il capitale della conferitaria può essere detenuto anche da familiari del conferente. Come opportunamente osservato da Assonime (circolare n. 10/2025), la presenza di familiari del conferente persona fisica può essere verificata già al momento del conferimento (ossia quando esiste già una holding di famiglia in cui il soggetto conferisce una partecipazione qualificata), sia successivamente, nel senso che dopo il conferimento in una società detenuta interamente dal conferente, quest’ultimo consente l’ingresso in società di altri familiari, senza che tale operazione possa essere più sintomatica di un abuso del diritto.

In passato, infatti (risposta a interpello n. 200/E/2024), l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il conferimento, ex articolo 177, comma 2-bis, Tuir, in una holding unipersonale seguito dalla fusione per incorporazione di tale società da parte di altra società posseduta dallo stesso conferente e da altro soggetto, possa ritenersi abusiva. Alla luce delle novità previste dalla riforma fiscale, la fattispecie descritta nel citato interpello oggi può considerarsi del tutto legittima almeno nell’ipotesi in cui il “terzo” (socio dell’incorporante) sia un familiare del conferente della partecipazione nella holding-incorporata.

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