Compensi amministratori indeducibili anche con successiva ratifica dell’assemblea

Dal punto di vista civilistico il compenso all’amministratore pagato senza una delibera preventiva non può essere ricollegato alla volontà dell’assemblea, che, ai sensi dell’articolo 2389 cod. civ., è l’unica a poterlo determinare, ove non previsto dall’atto di nomina. Da ciò discende, sotto il profilo tributario, l’indeducibilità del costo per difetto dei requisiti di certezza e determinabilità di cui all’articolo 109 Tuir.

Sono questi i principi richiamati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5763, depositata ieri, 3 marzo.

Il caso riguarda una società che aveva corrisposto, nell’anno 2005 e 2006, compensi agli amministratori ammontanti ad euro 216.791,20, ovvero superiori alla somma deliberata con l’assemblea del 2003 (che aveva invece individuato la somma di euro 162.000).

L’aumento dei compensi veniva non solo approvato dai soci con il bilancio di esercizio, ma veniva anche confermato dall’assemblea dei soci del 2007.

La società veniva comunque raggiunta da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate, la quale qualificava illegittima la deduzione di costi non inerenti all’attività d’impresa per una somma pari a 54.791,20 euro per l’anno 2005 e 54.778 per l’anno 2006.

Impugnato l’avviso di accertamento, dunque, la società risultava vittoriosa in secondo grado, ma la Corte di Cassazione è giunta ad opposte conclusioni.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, è infatti tornata a ribadire che, secondo un orientamento che può essere ormai qualificato costante e in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21933/2008 in tema di reddito d’impresa, non è deducibile la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori ove invalidamente deliberata, secondo la disciplina applicabile, in sede di approvazione del bilancio, difettando in tal caso i requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell’ammontare di costo di cui all’articolo 109 Tuir”.

Alla luce delle richiamate previsioni, dunque, assume rilievo la formulazione dell’articolo 2389, comma 1, cod. civ., in forza del quale i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.

Pertanto, nel caso in cui la misura del compenso non sia stabilita nell’atto di nomina è necessaria un’apposita delibera assembleare.

Stante la precisa formulazione normativa, dunque, non può ritenersi che l’approvazione dei soci possa essere implicita in quella di approvazione del bilancio.

Nel caso in esame, tuttavia, il compenso degli amministratori era stato ratificato anche dalla successiva delibera assembleare del 2007. La Corte di Cassazione, però, non ha ritenuto sufficiente la ratifica, sebbene intervenuta nell’ambito dell’assemblea dei soci, essendosi verificata una violazione delle competenze attribuite all’assemblea dei soci, e, “dunque, una difformità rilevante dallo schema legale del procedimento di formazione della volontà dell’ente collettivo”.

Il compenso, pertanto, è stato correttamente qualificato come indeducibile.

La Corte di Cassazione ha escluso, inoltre, il rischio di una doppia imposizione a causa dell’indeducibilità del compenso, in quanto “la circostanza che la società, in mancanza di specifica delibera assembleare, non possa dedurre integralmente la spesa, non significa che lo stesso fatto è tassato due volte ma solamente che nella determinazione del reddito della società non possono essere dedotti costi che non sono certi e determinati”.

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